Causa C‑386/15 P(R)

Alcogroup SA

e

Alcodis SA

contro

Commissione europea

«Impugnazione — Ordinanza emessa in sede di procedimento sommario — Concorrenza — Intese — Ordine di sottoporsi ad accertamenti — Violazione del segreto professionale — Rifiuto di sospendere gli atti di indagine — Necessità di adottare provvedimenti provvisori — Insussistenza — Irricevibilità»

Massime – Ordinanza del vicepresidente della Corte del 17 settembre 2015

  1. Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — Danno grave ed irreparabile — Danno derivante dalla presa di conoscenza da parte della Commissione di documenti riservati consultati nel corso di un accertamento fondato sull’articolo 20 del regolamento n. 1/2003 — Insussistenza di un danno nel caso in cui le informazioni raccolte non siano né divulgate né utilizzate

    (Artt. 101 TFUE e 278 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 160, § 3; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 20, § 4)

  2. Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la ricevibilità — Domanda volta a ottenere provvedimenti che rispettino il contesto della controversia principale — Insussistenza — Irricevibilità — Violazione del principio di tutela giurisdizionale effettiva — Insussistenza

    (Artt. 263 TFUE, 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 160, § 3; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 20)

  3. Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la ricevibilità — Interesse del ricorrente ad ottenere la sospensione richiesta — Domanda avente ad oggetto un atto già eseguito in materia di concorrenza — Danno già verificatosi al momento dell’adozione della decisione da parte del giudice dei procedimenti sommari — Domanda di provvedimenti provvisori che non può impedire un danno ulteriore — Irrilevanza — Irricevibilità

    (Artt. 101 TFUE e 278 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 160, § 3)

  4. Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la ricevibilità — Interesse del ricorrente ad ottenere la sospensione richiesta — Sospensione inidonea a modificare la situazione del richiedente — Carenza di interesse ad agire — Irricevibilità

    (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 160, § 3)

  1.  La semplice conoscenza da parte della Commissione delle informazioni contenute in documenti asseritamente coperti dal segreto professionale non è sufficiente a comprovare la necessità di adottare provvedimenti provvisori, allorché tali informazioni non sono divulgate a terzi e non sono utilizzate in un procedimento per infrazione delle regole dell’Unione europea sulla concorrenza. Inoltre, la possibilità di una conoscenza più approfondita dei documenti in questione, da parte della Commissione, non basta per dimostrare l’effettività di un danno grave ed irreparabile nei confronti delle società interessate.

    Di conseguenza, a maggior ragione, la presa di conoscenza da parte dei funzionari della Commissione, durante gli accertamenti, di documenti coperti dal segreto professionale ma non conservati da essa in seguito a detti accertamenti, non è di per sé sufficiente a comprovare la necessità di adottare provvedimenti provvisori al fine di garantire la piena efficacia della futura sentenza su un eventuale annullamento della decisione che ha disposto l’accertamento. Infatti, non esiste alcuna possibilità che questi elementi, di cui la Commissione non dispone più, siano da essa divulgati a terzi o siano fatti valere in quanto tali per dimostrare l’esistenza di una violazione delle regole di concorrenza.

    (v. punti 24, 25)

  2.  Il giudice dei procedimenti sommari non può essere invitato a eccedere le sue competenze anticipando le conseguenze che la Commissione trarrebbe nel caso in cui due decisioni di quest’ultima, di cui la prima dispone accertamenti ai sensi dell’articolo 20 del regolamento n. 1/2003 e la seconda respinge una domanda di sospensione immediata di qualsiasi atto di indagine che riguardi le imprese sottoposte agli accertamenti, fossero annullate dal Tribunale. In effetti, fatte salve le decisioni che saranno prese in seguito dal giudice di merito dell’Unione nel procedimento principale e dalla Commissione sul piano amministrativo, non si può escludere che in futuro siano adottati, se necessario, provvedimenti adeguati, quali la rimozione dal fascicolo della Commissione di taluni documenti riservati di cui essa è venuta a conoscenza nel corso di detti accertamenti, allo scopo di rimediare a un’eventuale violazione dei diritti della difesa di tali imprese. Né si può escludere che la Commissione decida di non dare alcun seguito alle sue indagini.

    (v. punti 27, 30)

  3.  Nell’ambito della valutazione della sussistenza di un interesse ad agire in materia di procedimenti sommari e, più nello specifico, della necessità di un provvedimento provvisorio per garantire la piena efficacia di una futura sentenza che annulli le decisioni impugnate attraverso il ricorso principale, occorre rilevare che un eventuale utilizzo futuro, ai fini della constatazione di una violazione delle regole sulla concorrenza, di documenti sequestrati dalla Commissione nell’ambito di un accertamento in materia di concorrenza, letti alla luce di informazioni raccolte illegittimamente, può causare un danno all’impresa interessata. Tuttavia, se anche il giudice dell’Unione ordinasse la sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione già eseguita con lo svolgimento degli accertamenti, tale sospensione non impedirebbe il verificarsi di tale danno ulteriore, dal momento che non avrebbe né per oggetto né per effetto di vietare alla Commissione la prosecuzione dell’analisi dei documenti già acquisiti.

    (v. punto 35)

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 38)


Causa C‑386/15 P(R)

Alcogroup SA

e

Alcodis SA

contro

Commissione europea

«Impugnazione — Ordinanza emessa in sede di procedimento sommario — Concorrenza — Intese — Ordine di sottoporsi ad accertamenti — Violazione del segreto professionale — Rifiuto di sospendere gli atti di indagine — Necessità di adottare provvedimenti provvisori — Insussistenza — Irricevibilità»

Massime – Ordinanza del vicepresidente della Corte del 17 settembre 2015

  1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Danno derivante dalla presa di conoscenza da parte della Commissione di documenti riservati consultati nel corso di un accertamento fondato sull’articolo 20 del regolamento n. 1/2003 – Insussistenza di un danno nel caso in cui le informazioni raccolte non siano né divulgate né utilizzate

    (Artt. 101 TFUE e 278 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 160, § 3; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 20, § 4)

  2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la ricevibilità – Domanda volta a ottenere provvedimenti che rispettino il contesto della controversia principale – Insussistenza – Irricevibilità – Violazione del principio di tutela giurisdizionale effettiva – Insussistenza

    (Artt. 263 TFUE, 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 160, § 3; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 20)

  3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la ricevibilità – Interesse del ricorrente ad ottenere la sospensione richiesta – Domanda avente ad oggetto un atto già eseguito in materia di concorrenza – Danno già verificatosi al momento dell’adozione della decisione da parte del giudice dei procedimenti sommari – Domanda di provvedimenti provvisori che non può impedire un danno ulteriore – Irrilevanza – Irricevibilità

    (Artt. 101 TFUE e 278 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 160, § 3)

  4. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la ricevibilità – Interesse del ricorrente ad ottenere la sospensione richiesta – Sospensione inidonea a modificare la situazione del richiedente – Carenza di interesse ad agire – Irricevibilità

    (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 160, § 3)

  1.  La semplice conoscenza da parte della Commissione delle informazioni contenute in documenti asseritamente coperti dal segreto professionale non è sufficiente a comprovare la necessità di adottare provvedimenti provvisori, allorché tali informazioni non sono divulgate a terzi e non sono utilizzate in un procedimento per infrazione delle regole dell’Unione europea sulla concorrenza. Inoltre, la possibilità di una conoscenza più approfondita dei documenti in questione, da parte della Commissione, non basta per dimostrare l’effettività di un danno grave ed irreparabile nei confronti delle società interessate.

    Di conseguenza, a maggior ragione, la presa di conoscenza da parte dei funzionari della Commissione, durante gli accertamenti, di documenti coperti dal segreto professionale ma non conservati da essa in seguito a detti accertamenti, non è di per sé sufficiente a comprovare la necessità di adottare provvedimenti provvisori al fine di garantire la piena efficacia della futura sentenza su un eventuale annullamento della decisione che ha disposto l’accertamento. Infatti, non esiste alcuna possibilità che questi elementi, di cui la Commissione non dispone più, siano da essa divulgati a terzi o siano fatti valere in quanto tali per dimostrare l’esistenza di una violazione delle regole di concorrenza.

    (v. punti 24, 25)

  2.  Il giudice dei procedimenti sommari non può essere invitato a eccedere le sue competenze anticipando le conseguenze che la Commissione trarrebbe nel caso in cui due decisioni di quest’ultima, di cui la prima dispone accertamenti ai sensi dell’articolo 20 del regolamento n. 1/2003 e la seconda respinge una domanda di sospensione immediata di qualsiasi atto di indagine che riguardi le imprese sottoposte agli accertamenti, fossero annullate dal Tribunale. In effetti, fatte salve le decisioni che saranno prese in seguito dal giudice di merito dell’Unione nel procedimento principale e dalla Commissione sul piano amministrativo, non si può escludere che in futuro siano adottati, se necessario, provvedimenti adeguati, quali la rimozione dal fascicolo della Commissione di taluni documenti riservati di cui essa è venuta a conoscenza nel corso di detti accertamenti, allo scopo di rimediare a un’eventuale violazione dei diritti della difesa di tali imprese. Né si può escludere che la Commissione decida di non dare alcun seguito alle sue indagini.

    (v. punti 27, 30)

  3.  Nell’ambito della valutazione della sussistenza di un interesse ad agire in materia di procedimenti sommari e, più nello specifico, della necessità di un provvedimento provvisorio per garantire la piena efficacia di una futura sentenza che annulli le decisioni impugnate attraverso il ricorso principale, occorre rilevare che un eventuale utilizzo futuro, ai fini della constatazione di una violazione delle regole sulla concorrenza, di documenti sequestrati dalla Commissione nell’ambito di un accertamento in materia di concorrenza, letti alla luce di informazioni raccolte illegittimamente, può causare un danno all’impresa interessata. Tuttavia, se anche il giudice dell’Unione ordinasse la sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione già eseguita con lo svolgimento degli accertamenti, tale sospensione non impedirebbe il verificarsi di tale danno ulteriore, dal momento che non avrebbe né per oggetto né per effetto di vietare alla Commissione la prosecuzione dell’analisi dei documenti già acquisiti.

    (v. punto 35)

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 38)