Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 20 gennaio 2016 –
Skype / UAMI
(causa C‑384/15 P) ( 1 )
«Impugnazione — Marchio comunitario — Non luogo a statuire»
Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Non luogo a statuire — Impugnazione proposta dal richiedente un marchio comunitario nei confronti di una sentenza del Tribunale che conferma la decisione di una commissione di ricorso che aveva negato la registrazione — Ritiro dell’opposizione proposta nei confronti della domanda di registrazione — Fine della controversia (Regolamento di procedura della Corte, artt. 149 e 190, § 1; regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65) (v. punti 11, 12)
Dispositivo
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1) |
Non vi è luogo a statuire sull’impugnazione. |
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2) |
La Skype Ultd è condannata alle spese del presente procedimento. |
( 1 ) GU C 354 del 26.10.2015.