Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 24 maggio 2016 –
Leonmobili e Leone
(causa C‑353/15) ( 1 )
«Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 1346/2000 — Articolo 3, paragrafi 1 e 2 — Procedure di insolvenza — Competenza internazionale — Centro degli interessi principali del debitore — Trasferimento della sede statutaria di una società in un altro Stato membro — Assenza di dipendenze nello Stato membro di origine — Presunzione secondo la quale il centro degli interessi principali è il luogo della nuova sede statutaria — Prova contraria»
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1. |
Questioni pregiudiziali — Soluzione chiaramente desumibile dalla giurisprudenza — Applicazione dell’articolo 99 del regolamento di procedura (Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 99) (v. punti 18, 19) |
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2. |
Diritto dell’Unione europea — Primato — Diritto nazionale contrastante — Inapplicabilità ipso iure delle norme vigenti — Obbligo di conformarsi alle istruzioni di un giudice superiore non conformi al diritto dell’Unione — Inammissibilità (Art. 267 TFUE) (v. punti 21‑25) |
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3. |
Cooperazione giudiziaria in materia civile — Procedure di insolvenza — Regolamento no1346/2000 — Competenza internazionale ad aprire una procedura di insolvenza — Giudici dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi principali del debitore — Centro degli interessi principali del debitore — Nozione autonoma di diritto dell’Unione (Regolamento del Consiglio no1346/2000, art. 3, § 1) (v. punto 32) |
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4. |
Cooperazione giudiziaria in materia civile — Procedure di insolvenza — Regolamento no1346/2000 — Competenza internazionale ad aprire una procedura di insolvenza — Giudici dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi principali del debitore — Criteri di determinazione — Presunzione a favore della sede statutaria delle società — Presunzione relativa — Necessità di elementi obiettivi e riconoscibili dai terzi — Trasferimento della sede statutaria della società debitrice prima della presentazione della domanda di apertura della procedura di insolvenza — Presunzione a favore della nuova sede statutaria (Regolamento del Consiglio no1346/2000, art. 3, § 1) (v. punti 33‑41 e dispositivo) |
Dispositivo
L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, dev’essere interpretato nel senso che, qualora la sede statutaria di una società sia stata trasferita da uno Stato membro a un altro Stato membro, il giudice investito, successivamente a detto trasferimento, di una domanda di apertura di una procedura di insolvenza nello Stato membro di origine può escludere la presunzione secondo la quale il centro degli interessi principali di tale società è situato nel luogo della nuova sede statutaria e ritenere che il centro di tali interessi rimanga, alla data in cui esso è stato adito, in tale Stato membro di origine, benché tale società non abbia più in quest’ultimo Stato alcuna dipendenza, solo se da altri elementi obiettivi e riconoscibili dai terzi si evince che, tuttavia, il centro effettivo di direzione e di controllo di detta società, nonché la gestione dei suoi interessi, continua a trovarsi in tale Stato a tale data.
( 1 ) GU C 302 del 14.9.2015.