Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 10 marzo 2016 – SolarWorld / Commissione

(causa C‑312/15 P) ( 1 )

«Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Impugnazione manifestamente infondata — Regolamento (UE) n. 513/2013 — Dumping — Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Cina — Dazio antidumping provvisorio — Dazio antidumping definitivo — Non luogo a statuire — Perdita dell’interesse ad agire»

1. 

Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati — Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza trattazione orale (Regolamento di procedura della Corte, art. 181) (v. punti 15, 16)

2. 

Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Interesse ad agire — Ricorso diretto contro un regolamento che istituisce un dazio antidumping provvisorio — Successiva adozione di un regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo — Sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire (Art. 263 TFUE) (v. punti 25, 26, 29, 30)

Dispositivo

1) 

L’impugnazione è respinta.

2) 

La SolarWorld AG è condannata alle spese.


( 1 ) GU C 302 del 14.9.2015.