Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 21 gennaio 2016 –

Enercon / UAMI

(causa C‑170/15 P)

«Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 43, paragrafo 2 — Modifica della domanda di marchio comunitario — Riqualificazione di un marchio a colori come marchio figurativo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) — Assenza di carattere distintivo — Diniego di registrazione — Marchio a colori costituito da alcune tonalità del colore verde»

1. 

Marchio comunitario — Procedimento di registrazione — Ritiro, limitazione e modifica della domanda di marchio — Riqualificazione di un marchio a colori come marchio figurativo (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 43, paragrafo 2) (v. punti 19, 21, 22)

2. 

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi privi di carattere distintivo — Riconoscimento di un carattere distintivo a un colore in quanto tale — Acquisizione in seguito all’uso [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, paragrafo 1, lettera b)] (v. punto 31)

Dispositivo

1) 

L’impugnazione è respinta.

2) 

La Enercon GmbH sopporta le proprie spese.