ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
17 novembre 2015 ( * )
«Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Direttiva 79/7/CEE — Articolo 4, paragrafo 1 — Parità di trattamento tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Lavoratori a tempo parziale, essenzialmente di sesso femminile — Normativa nazionale che prevede un importo massimo dell’indennità di disoccupazione — Normativa che ricorre, per il calcolo di tale importo, al rapporto tra l’orario di lavoro dei dipendenti a tempo parziale interessati e l’orario di lavoro dei dipendenti a tempo pieno»
Nella causa C‑137/15,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Corte superiore di giustizia della Comunità autonoma dei Paesi baschi, Spagna), con decisione del 24 febbraio 2015, pervenuta in cancelleria il 20 marzo 2015, nel procedimento
María Pilar Plaza Bravo
contro
Servicio Público de Empleo Estatal Dirección Provincial de Álava,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta da C. Toader, presidente di sezione, A. Prechal (relatore) e E. Jarašiūnas, giudici,
avvocato generale: E. Sharpston
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
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per il Regno di Spagna, da L. Banciella Rodríguez-Miñón e A. Gavela Llopis, in qualità di agenti; |
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per la Commissione europea, da S. Pardo Quintillán, A. Szmytkowska e D. Martin, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24). |
2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia insorta tra la sig.ra Plaza Bravo e il Servicio Público de Empleo Estatal Dirección Provincial de Álava (Servizio pubblico statale per l’impiego, Direzione provinciale di Álava; in prosieguo: lo «SPEE») e avente ad oggetto l’importo delle indennità di disoccupazione da essa percepite. |
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
3 |
Ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 79/7, essa si applica in particolare ai lavoratori la cui attività si trova interrotta per disoccupazione involontaria. Inoltre, in virtù del suo articolo 3, la predetta direttiva si applica segnatamente ai regimi legali che assicurano una protezione contro la disoccupazione. |
4 |
L’articolo 4 della medesima direttiva così dispone al suo paragrafo 1: «Il principio della parità di trattamento implica l’assenza di qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia, specificamente per quanto riguarda:
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Il diritto spagnolo
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L’articolo 211 della legge generale sulla previdenza sociale (Ley General de la Seguridad Social), approvata dal Regio decreto legislativo n. 1/94, del 20 giugno 1994 (BOE n. 154, del 29 giugno 1994, pag. 20658; in prosieguo: la «LGSS»), nella versione applicabile al procedimento principale, dispone quanto segue: «1. L’importo di base dell’indennità di disoccupazione è pari alla media della base contributiva di disoccupazione negli ultimi 180 giorni di [lavoro]. (…) 2. L’importo dell’indennità di disoccupazione è determinato applicando le seguenti percentuali all’importo di base dell’indennità di disoccupazione: 70% nei primi centottanta giorni e 50% a decorrere dal centottantunesimo giorno. 3. L’importo massimo dell’indennità di disoccupazione rappresenta il 175% dell’indicatore pubblico di redditi a effetti multipli [indicador público de rentas de efectos múltiples; in prosieguo: l’“IPREM”], salvo quando il lavoratore ha uno o più figli a carico; in quest’ultima ipotesi l’importo dell’indennità di disoccupazione rappresenta, rispettivamente, il 200% o il 225% dell’[IPREM]. L’importo minimo dell’indennità di disoccupazione corrisponde, rispettivamente, al 107% o all’80% dell’[IPREM], a seconda che il lavoratore abbia o meno uno o più figli a carico. In caso di disoccupazione in seguito alla perdita di un impiego a tempo parziale o a tempo pieno, gli importi massimi e minimi della prestazione, che figurano ai precedenti paragrafi, sono determinati tenuto conto dell’[IPREM], calcolato in funzione della media delle ore lavorate negli ultimi 180 giorni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e ponderando tale media in funzione del numero di giorni di lavoro a tempo parziale o a tempo pieno nel predetto periodo. L’[IPREM] preso in considerazione ai fini del presente paragrafo è quello in vigore al momento in cui è sorto il diritto, aumentato di un sesto. (…)». |
Procedimento principale e questione pregiudiziale
6 |
Dalla decisione di rinvio risulta che la ricorrente nel procedimento principale lavorava dal 30 marzo 1977 in qualità di cameriera in un hotel che apparteneva ad una catena alberghiera. Essa aveva stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo parziale, ai termini del quale il suo orario di lavoro equivaleva al 60% di quello di un lavoratore subordinato a tempo pieno. Essa versava i contributi al regime generale spagnolo di previdenza sociale. |
7 |
Il 9 maggio 2013 essa è stata licenziata nell’ambito di un procedimento di licenziamento collettivo per motivi economici, organizzativi e produttivi che ha interessato più strutture della predetta catena alberghiera e che ha riguardato in totale 359 dipendenti, di cui 317 donne e 42 uomini. |
8 |
In seguito allo scioglimento del suo contratto di lavoro la ricorrente nel procedimento principale ha presentato domanda di indennità contributiva di disoccupazione, che le è stata concessa il 15 maggio 2013 dallo SPEE, a decorrere dal 10 maggio 2013 e per la durata di 720 giorni. L’importo iniziale di tale indennità, pari a EUR 21,74 al giorno, è stato determinato mediante un calcolo in due fasi. |
9 |
In una prima fase, l’indennità di disoccupazione giornaliera è stata calcolata moltiplicando l’importo di base giornaliero per la percentuale del 70% prevista all’articolo 211, paragrafo 2, della LGSS. Tale importo di base è stato ottenuto dividendo per 30 la media della retribuzione mensile percepita dalla ricorrente nel procedimento principale nei suoi ultimi 180 giorni di lavoro, ossia EUR 1554,52. L’indennità giornaliera era pari, quindi, a EUR 36,27. |
10 |
In una seconda fase, l’importo di tale indennità giornaliera è stato limitato a quello, massimo, stabilito conformemente all’articolo 211, paragrafo 3, della LGSS. Anzitutto, dal momento che la ricorrente nel procedimento principale non aveva figli a carico, l’importo massimo mensile dell’indennità di disoccupazione è stato determinato moltiplicando per 175% l’IPREM mensile, per l’anno 2013, pari a EUR 532,51, maggiorato di un sesto. L’importo ottenuto corrispondeva a EUR 1087,20. Tale importo è stato, poi, diviso per 30 al fine di ottenere l’importo massimo giornaliero dell’indennità di disoccupazione. Infine, a tale importo massimo giornaliero, pari a EUR 36,24, è stato applicato un coefficiente del 60%, corrispondente all’orario di lavoro a tempo parziale della ricorrente nel procedimento principale, che rappresentava il 60% dell’orario di lavoro a tempo pieno. Da tale calcolo è risultato l’importo di EUR 21,74 corrispondente a quello che figura al punto 8 della presente ordinanza. |
11 |
La ricorrente nel procedimento principale ha proposto ricorso amministrativo affinché non le fosse applicato il predetto coefficiente. Tale reclamo è stato respinto con decisione dello SPEE in data 3 luglio 2013. Con sentenza del 30 giugno 2014 lo Juzgado de lo social no 3 de Vitoria-Gasteiz (giudice del lavoro n. 3 di Vitoria-Gasteiz) ha confermato tale decisione, sulla base dell’articolo 211, paragrafo 3, della LGSS. |
12 |
Chiamato a pronunciarsi sul ricorso avverso tale sentenza, il giudice del rinvio chiarisce, in via preliminare, che in Spagna la maggior parte degli impieghi a tempo parziale sono attribuiti alle donne. Tale stato di fatto notorio è corroborato in particolare dall’indagine sulla popolazione attiva svolta dall’Istituto nazionale di statistica (Instituto Nacional de Estadística) nel mese di dicembre 2014, sulla base di cui il numero delle donne che lavorano a tempo parziale in Spagna rappresenta il 25,3% del numero totale delle lavoratrici subordinate, ovvero una donna su quattro, mentre tale percentuale è pari solo al 7,8% per quanto riguarda i lavoratori subordinati, vale a dire meno di un uomo su dodici. |
13 |
Secondo il predetto giudice, l’applicazione dell’articolo 211, paragrafo 3, della LGSS risulta in un trattamento sfavorevole dei lavoratori a tempo parziale rispetto ai lavoratori a tempo pieno nella parte in cui tale disposizione stabilisce un importo massimo dell’indennità di disoccupazione determinato prendendo in considerazione l’IPREM, calcolato in funzione della media delle ore lavorate negli ultimi 180 giorni di lavoro. |
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Per illustrare tale disparità di trattamento, il medesimo giudice rileva che un lavoratore a tempo parziale senza figli a carico, come la ricorrente nel procedimento principale, il cui orario di lavoro equivale al 60% di quello di un lavoratore a tempo pieno negli ultimi 180 giorni precedenti lo scioglimento [del contratto], la cui retribuzione media, sulla base della quale egli versa i contributi alla previdenza sociale, è pari a EUR 1554,52 e che perde il suo unico impiego quando giustifica un’anzianità di 36 anni, percepisce un importo pari a EUR 652,20 al mese (EUR 21,74 × 30 giorni) a titolo di indennità contributiva di disoccupazione, mentre un lavoratore a tempo pieno che si trovi in una situazione familiare analoga, che percepisca una retribuzione identica e che versi contributi di importo identico al regime di previdenza sociale, percepirebbe EUR 1087,20 ( EUR 36,24 × 30 giorni). |
15 |
Altresì, il giudice del rinvio ritiene che la norma di cui trattasi nel procedimento principale, prevista all’articolo 211, paragrafo 3, della LGSS, non sia giustificata da circostanze oggettive e che essa risulti in una violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione fondata sul sesso. Esso rileva in particolare che i lavoratori a tempo pieno e i lavoratori a tempo parziale compiono il medesimo sforzo contributivo nell’ambito del finanziamento della protezione dal rischio di disoccupazione, che è funzione dell’importo della retribuzione che essi percepiscono, mentre l’importo delle prestazioni cui essi hanno diritto è molto diverso. Tale disparità di trattamento concerne principalmente le donne. Essa aumenta proporzionalmente al coefficiente relativo alla durata del lavoro a tempo parziale. |
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In tale contesto, il Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Corte suprema di giustizia della Comunità autonoma dei Paesi baschi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: |
Sulla questione pregiudiziale
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Ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, quando una questione pregiudiziale è identica a una questione sulla quale essa ha già statuito, quando la risposta a tale questione può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta alla questione pregiudiziale non dà adito a nessun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata. |
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Detta norma procedurale deve essere applicata nella presente causa. |
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Si deve ricordare che, pur essendo pacifico che il diritto dell’Unione rispetti la competenza degli Stati membri ad organizzare i propri sistemi previdenziali e che, in mancanza di un’armonizzazione a livello dell’Unione europea, spetti alla normativa di ciascuno Stato membro determinare le condizioni per la concessione delle prestazioni in materia previdenziale, resta tuttavia fermo che, nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri devono rispettare il diritto dell’Unione (sentenza Cachaldora Fernández, C‑527/13, EU:C:2015:215, punto 25 e giurisprudenza ivi citata). |
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Pertanto, il diritto dell’Unione non pregiudica, in linea di principio, la scelta del legislatore spagnolo di prevedere, mediante una disposizione come l’articolo 211, paragrafo 3, della LGSS, importi massimi e minimi dell’indennità di disoccupazione e di applicare a tali importi un coefficiente riduttore relativo al lavoro a tempo parziale. Tuttavia, occorre verificare se, nel procedimento principale, tale scelta sia conforme alla direttiva 79/7 (v., per analogia, sentenza Cachaldora Fernández, C‑527/13, EU:C:2015:215, punto 26). |
21 |
Si deve constatare anzitutto che una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale non comporta una discriminazione direttamente fondata sul sesso, dal momento che essa si applica indistintamente ai lavoratori di sesso maschile e ai lavoratori di sesso femminile. Si deve quindi esaminare se essa costituisca una discriminazione indirettamente fondata su tale criterio. |
22 |
Per quanto riguarda la questione se una normativa come quella di cui trattasi nel procedimento principale integri, come suggerisce il giudice del rinvio, una discriminazione indiretta, da costante giurisprudenza della Corte emerge che si ha discriminazione indiretta quando l’applicazione di un provvedimento nazionale, pur formulato in modo neutro, di fatto sfavorisce un numero molto più alto di donne che di uomini (sentenza Cachaldora Fernández, C‑527/13, EU:C:2015:215, punto 28 e giurisprudenza ivi citata). |
23 |
Nella presente causa, si deve rilevare che la valutazione del giudice del rinvio si basa sulla duplice premessa che la disposizione nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, vale a dire l’articolo 211, paragrafo 3, della LGSS, riguarda la categoria dei lavoratori a tempo parziale, che è costituita in ampia maggioranza da lavoratori di sesso femminile. |
24 |
A tal riguardo, si deve constatare che, come risulta dalla decisione di rinvio e come rileva del pari il governo spagnolo, la disposizione nazionale di cui trattasi nel procedimento principale trova applicazione non a tutti i lavoratori a tempo parziale, ma solo a quelli cui, tenuto conto della retribuzione che essi hanno percepito negli ultimi 180 giorni di lavoro, sono destinati ad applicarsi gli importi massimi o minimi dell’indennità di disoccupazione. Pertanto, i dati statistici generali relativi alla categoria dei lavoratori a tempo parziale, complessivamente considerati, non consentono di accertare che un numero molto più alto di donne che di uomini è interessato da tale disposizione (v., per analogia, sentenza Cachaldora Fernández, C‑527/13, EU:C:2015:215, punto 30). |
25 |
Del pari, dal fascicolo sottoposto alla Corte non risulta che vi siano dati statistici relativi a dei lavoratori specificamente interessati dalla disposizione nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, i quali consentirebbero di stabilire che è interessato da tale disposizione un numero molto più alto di donne che di uomini. |
26 |
Altresì, occorre precisare che, come hanno fatto osservare il governo spagnolo e la Commissione, gli importi massimi dell’indennità di disoccupazione previsti all’articolo 211, paragrafo 3, della LGSS, di cui trattasi più nello specifico nel procedimento principale, sono idonei a svantaggiare tanto, o addirittura di più, i lavoratori a tempo pieno, dal momento che tali importi sono stabiliti tenuto conto dell’IPREM, che si applica a tutti i lavoratori. |
27 |
Peraltro, la circostanza che i predetti importi massimi siano aggiustati pro rata temporis, al fine di tener conto dell’orario di lavoro ridotto del lavoratore a tempo parziale rispetto a quello del lavoratore a tempo pieno, non può essere considerata come contraria, di per sé, al diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza Österreichischer Gewerkschaftsbund, C‑476/12, EU:C:2014:2332, punto 23 e giurisprudenza ivi citata). |
28 |
Del resto, come fa osservare giustamente la Commissione, il predetto aggiustamento pro rata temporis è idoneo ad assicurare il medesimo importo massimo di indennità per ora lavorata e, in tal modo, a favorire la parità di trattamento. |
29 |
Alla luce delle suesposte considerazioni, la disposizione nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non può, sulla base degli elementi descritti nella decisione di rinvio, essere considerata come recante svantaggio in modo preponderante a una categoria determinata di lavoratori, nella fattispecie quelli che lavorano a tempo parziale e, a fortiori, le donne. Tale disposizione non può, dunque, essere qualificata come misura indirettamente discriminatoria ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7. |
30 |
Pertanto, si deve rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7 non osta, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, a una disposizione nazionale ai sensi della quale, per calcolare l’importo delle indennità di disoccupazione totale che un lavoratore subordinato deve percepire in seguito alla perdita del suo unico impiego a tempo parziale, si applica all’importo massimo delle indennità di disoccupazione stabilito dalla legge un coefficiente riduttore relativo al lavoro a tempo parziale, che corrisponde alla percentuale dell’orario di lavoro del lavoratore subordinato a tempo parziale rispetto a quello di un analogo lavoratore subordinato impiegato a tempo pieno. |
Sulle spese
31 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara: |
L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, non osta, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, a una disposizione nazionale ai sensi della quale, per calcolare l’importo delle indennità di disoccupazione totale che un lavoratore subordinato deve percepire in seguito alla perdita del suo unico impiego a tempo parziale, si applica all’importo massimo delle indennità di disoccupazione stabilito dalla legge un coefficiente riduttore relativo al lavoro a tempo parziale, che corrisponde alla percentuale dell’orario di lavoro del lavoratore subordinato a tempo parziale rispetto a quello di un analogo lavoratore subordinato impiegato a tempo pieno. |
Firme |
( * ) Lingua processuale: lo spagnolo.