29.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 111/3 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 14 dicembre 2015 — Umweltverband WWF Österreich/Landeshauptmann von Tirol
(Causa C-663/15)
(2016/C 111/04)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: Umweltverband WWF Österreich
Resistente: Landeshauptmann von Tirol
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE (1), che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (in prosieguo: la «direttiva quadro in materia di acque») o detta direttiva nel suo complesso riconosca a un’organizzazione per la tutela dell’ambiente — nell’ambito di un procedimento non soggetto a valutazione dell’impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (in prosieguo: la «direttiva VIA») diritti a tutela dei quali essa a norma dell’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, autorizzata con decisione 2005/370/CE del Consiglio del 17 febbraio 2015 a nome della [Or. 2] Comunità europea (in prosieguo: la «convenzione di Aarhus») possa promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale. In caso di risposta affermativa alla prima questione: |
2) |
Se, in base alle disposizioni della convenzione di Aarhus, debba essere garantito di poter far valere tali diritti già nel procedimento dinanzi all’autorità amministrativa o se sia sufficiente la possibilità di ottenere tutela giurisdizionale contro la decisione dell’autorità amministrativa. |
3) |
Se sia ammissibile una disposizione di diritto processuale nazionale (articolo 42 dell’AVG) che imponga all’organizzazione per la tutela dell’ambiente — al pari delle altre parti del procedimento di sollevare le proprie eccezioni per la prima volta, non nel ricorso dinanzi al Verwaltungsgericht, ma già tempestivamente nel procedimento dinanzi alle autorità amministrative, a pena di perdita della propria legittimazione ad agire restando, quindi, preclusa la possibilità di successivo ricorso dinanzi al Verwaltungsgericht. |
(1) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327, pag. 1).