8.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 48/20


Impugnazione proposta il 1o dicembre 2015 dalla VSM Geneesmiddelen BV avverso l’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 settembre 2015, causa T-578/14, VSM Geneesmiddelen BV/Commissione europea

(Causa C-637/15 P)

(2016/C 048/27)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: VSM Geneesmiddelen BV (rappresentante: U. Grundmann, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 settembre 2015, causa T-578/14, notificata via telefax il 21 settembre 2015;

annullare la decisione del Presidente di Sezione di non includere le lettere depositate il 22/07/2015 ed il 4/07/2015 tra gli atti della causa T-578/14, notificati il 21 settembre 2015;

dichiarare che la Commissione ha illegittimamente omesso di avviare, dal 01/08/2014, la valutazione delle indicazioni sulla salute relative alle sostanze botaniche da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, e, in subordine, annullare la decisione, asseritamente contenuta nella lettera della Commissione del 29/06/2014, di non avviare, prima dell’01/08/2014, la valutazione delle indicazioni sulla salute relative alle sostanze botaniche da parte dell’EFSA, ai sensi del medesimo articolo 13;

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006 — il regolamento relativo alle indicazioni sulla salute — la Commissione europea era obbligata ad adottare, entro il 31/01/2010, un elenco delle indicazioni consentite per le sostanze utilizzate in prodotti alimentari. Al fine di adottare tale elenco, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) era stata incaricata di valutare le indicazioni presentate dagli Stati membri. Tuttavia, nel settembre del 2010 la Commissione ha annunciato la sospensione e la riforma della procedura di valutazione riguardo alle indicazioni relative alle sostanze botaniche, ed in seguito la EFSA ha cessato di trattare tali indicazioni. La Commissione ha sospeso unicamente la procedura di valutazione relativa alle sostanze botaniche, ma non la procedura relativa ad altre, simili, sostanze chimiche.

La VSM Geneesmiddelen B.V. ha invitato la Commissione europea, con lettera del 23/04/2014, ad ordinare all’EFSA di riprendere, senza ritardo, la valutazione delle indicazioni sulla salute relative alle sostanze botaniche utilizzate nei prodotti alimentari.

La VSM Geneesmiddelen B.V. è fortemente interessata dall’arretrato normativo di cui trattasi e dall’incertezza nell’ambito delle indicazioni sulla salute relative alle sostanze botaniche utilizzate nei prodotti alimentari. Alcune delle indicazioni sulla salute presentate alla Commissione europea si riferiscono a sostanze botaniche utilizzate nella gamma di prodotti della VSM Geneesmiddelen B.V. Tra di esse figurano le indicazioni relative all’ortica/urtica (indicazioni 2346, 2498 e 2787), all’iperico/hypericum perforatum (indicazioni 2272 e 2273), alla melissa (indicazioni 3712, 3713, 2087, 2303 e 2848) ed all’amamelide/lhamamelis virginiana (indicazione 3383). Nessuna di tali indicazioni è stata sinora valutata dall’EFSA e, di conseguenza, inserita nell’elenco della Commissione, ai sensi dall’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento relativo alle indicazioni sulla salute.

Il commissario competente ha comunicato alla ricorrente, con lettera del 19/06/2014, che vari Stati membri e soggetti interessati hanno espresso alla Commissione la loro preoccupazione in merito alla diversità di trattamento riservato ai prodotti che contengono tali sostanze in forza, da un lato, della normativa relativa alle indicazioni sulla salute riguardanti prodotti alimentari e, dall’altro, di quella relativa ai medicinali tradizionali a base di erbe. Il commissario ha comunicato alla ricorrente che nella fase attuale la Commissione non avvierà la valutazione delle indicazioni sulla salute delle sostanze botaniche. La Commissione ha bisogno di tempo per individuare la necessaria linea di condotta ottimale.

La risposta del commissario è inaccettabile secondo la ricorrente. Per tale motivo, il legale rappresentante della stessa nel presente procedimento ha inviato un’ulteriore lettera alla Commissione, datata 08/07/2014, in cui fissa un termine per l’avvio della valutazione delle indicazioni sulla salute relative alle sostanze botaniche da parte dell’EFSA, con scadenza il 31/07/2014. A tale lettera non è seguita alcuna risposta.

La ricorrente ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale chiedendo di dichiarare che la Commissione ha illegittimamente omesso di avviare la valutazione delle indicazioni sulla salute relative alle sostanze botaniche da parte dell’EFSA, e, in subordine, l’annullamento della decisione di non avviare la valutazione delle indicazioni sulla salute relative alle sostanze botaniche da parte dell’EFSA. Il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto irricevibile con ordinanza del 16 settembre 2015, nella causa T-578/14. Con la presente impugnazione, la ricorrente sostiene che la Corte dovrebbe annullare la predetta ordinanza del Tribunale ed adottare la decisione richiesta nel ricorso presentato dinanzi a quest’ultimo.

Il provvedimento impugnato contiene vizi di procedura che pregiudicano gli interessi della ricorrente e, inoltre, con esso il Tribunale ha violato il diritto dell’Unione. Il Tribunale ha dichiarato il ricorso irricevibile in quanto (i) la ricorrente non ha rispettato i termini previsti dalla legge; (ii) la ricorrente non ha adeguatamente dimostrato di avere un interesse ad agire; (iii) le misure transitorie di cui all’articolo 28 del regolamento n. 1924/2006 sono sufficienti a tutelare gli operatori del settore alimentare e non vi sarebbe alcun beneficio certo nell’adottare un elenco definitivo di indicazioni sulla salute consentite per gli operatori del settore alimentare, e (iv) le disposizioni del regolamento relativo alle indicazioni sulla salute lasciano alla Commissione la facoltà di stabilire i termini entro i quali l’elenco delle indicazioni consentite deve essere adottato e, nel fare ciò, la Commissione gode di un ampio potere discrezionale. Tali dichiarazioni del Tribunale violano il Trattato sul funzionamento dell’UE, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ed altre fonti del diritto dell’Unione.

La Commissione non gode di un ampio margine di discrezionalità in merito a quando e come agire. L’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006 prevede che la Commissione deve consultare l’EFSA prima di adottare qualsiasi decisione, e che la Commissione deve ultimare l’elenco entro il 31 gennaio 2010. Sia nel consultare l’EFSA che nell’adottare l’elenco entro il 31 gennaio 2010 la Commissione non ha alcun potere discrezionale. Gli argomenti del Tribunale devono essere respinti. Dal momento che gli Stati membri devono adottare il contenuto delle direttive dell’UE entro i termini previsti dalle medesime e sono, pertanto, vincolati dal diritto dell’Unione, lo stesso vale per la Commissione europea, che è anch’essa vincolata dai termini previsti dal regolamento. Se il mancato rispetto dei termini da parte degli Stati membri è considerato come una chiara violazione del diritto dell’Unione, lo stesso vale per la Commissione, nel caso in cui non rispetti i termini previsti dal regolamento relativo alle indicazioni sulla salute.

Deve essere respinto l’argomento del Tribunale secondo il quale gli operatori del settore alimentare, quale la ricorrente, sono tutelati dalle misure transitorie. L’articolo 28, paragrafo 5, del regolamento rinvia direttamente all’articolo 13, paragrafo 3, del medesimo regolamento, il che significa che le misure transitorie hanno cessato di essere efficaci il 31 gennaio 2010. Potrebbe essere considerato accettabile il mancato rispetto di tale termine e l’applicazione delle misure transitorie per due mesi dopo il 31 gennaio 2010, ma il mancato rispetto dei termini per un periodo di sei anni non risponde agli obiettivi dello stesso regolamento relativo alle indicazioni sulla salute.

Poiché la ricorrente ha presentato delle indicazioni che sono attualmente all’esame dell’EFSA, la ricorrente è direttamente interessata ed è, pertanto, legittimata a proporre ricorso contro la Commissione. Le argomentazioni del Tribunale nella causa T-296/12 trovano applicazione nel presente procedimento.

La ricorrente ha rispettato tutti i termini previsti dagli articoli 265 e 263 TFUE. Il Tribunale ha violato il diritto della ricorrente ad una tutela giurisdizionale effettiva, previsto dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.