25.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 27/22


Ricorso proposto il 17 novembre 2015 — Commissione europea/Repubblica ceca

(Causa C-606/15)

(2016/C 027/26)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Z. Malůšková e J. Hottiaux, agenti)

Convenuta: Repubblica ceca

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia

dichiarare che la Repubblica ceca,

avendo affidato all’organismo investigativo il compito di sorveglianza sul sistema ferroviario è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2004/49/CE;

non avendo adottato le misure necessarie per far sì che l’organismo investigativo predisponga l'apertura dell'indagine entro una settimana dal ricevimento della comunicazione concernente l'incidente o inconveniente, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2004/49/CE;

non avendo adottato le misure necessarie per far sì che la relazione finale sia trasmessa alle parti interessate di cui all'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2004/49/CE, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/CE;

non avendo adottato le misure necessarie per far sì che l’organismo investigativo rivolga raccomandazioni in materia di sicurezza all'autorità preposta alla sicurezza, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/CE;

non avendo previsto l’obbligo per l'autorità preposta alla sicurezza di adottare misure atte a garantire che si tenga debitamente conto delle raccomandazioni in materia di sicurezza e che esse si traducano in misure concrete; è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/CE;

non avendo previsto l’obbligo per l'autorità preposta alla sicurezza di comunicare all'organismo investigativo almeno ogni anno le misure adottate o previste in rapporto alla raccomandazione in materia di sicurezza, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2004/49/CE;

condannare la Repubblica ceca alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso la ricorrente avanza i seguenti argomenti:

Alla data del 30 giugno 2015, in cui è scaduto il termine impartito nel parere motivato, la Repubblica ceca non ha comunicato alcuna modifica delle disposizioni normative nazionali che ne assicuri la conformità con gli articoli 19, paragrafo 1, 21, paragrafo 3, 23, paragrafo 2, e 25, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2004/49/CE (1).


(1)  Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU L 164, pag. 44).