1.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/35


Impugnazione proposta il 15 novembre 2015 da Ana Pérez Gutiérrez avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 9 settembre 2015, causa T-168/14, Pérez Gutiérrez/Commissione

(Causa C-604/15 P)

(2016/C 038/48)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Ana Pérez Gutiérrez (rappresentante: J. Soler Puebla, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Che si annulli la sentenza del Tribunale del 9 settembre e si prosegua la causa, pronunciando una nuova sentenza nella quale:

1.

Si dichiari la sussistenza di un’illegittima intromissione nel diritto all’onore, all’intimità familiare e alla propria immagine, in conseguenza dell’uso dell’immagine del sig. Patrick Johannes Jacquemyn in assenza di consenso, per avere la Commissione europea inserito la sua fotografia nel repertorio di immagini delle avvertenze relative alla salute per i prodotti del tabacco nell’Unione Europea;

2.

Si condanni la convenuta a versare alla ricorrente l’importo di EUR 181 104 a titolo di lucro cessante;

3.

Si condanni la convenuta a versare alla ricorrente l’importo di un centesimo di euro (EUR 0,01) per ciascun pacchetto o prodotto del tabacco su cui compaia l’immagine del sig. Patrick Jacquemyn, importo totale da determinarsi in esecuzione della sentenza, e che attualmente corrisponde a ventisette milioni cinquecento ottantotto mila cinquecento ventiquattro euro (EUR 27 588 524);

4.

Si condanni la convenuta a versare alla ricorrente un indennizzo per l’utile tratto utilizzando illecitamente l’immagine del sig. Patrick Jacquemyn, che corrisponde all’importo di EUR 13 790 000 in Spagna, luogo di residenza della ricorrente e del sig. Patrick Jacquemyn.

Motivi e principali argomenti

Assenza di identità tra lo svolgimento dell’udienza di discussione e quanto esposto nella sentenza

La parte ricorrente non ha mai accettato le dichiarazioni della Commissione europea ma ha acconsentito che si presentassero tardivamente i documenti privi di cancellature, il che non è stato chiarito nella sentenza.

Violazione dell’articolo 15, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea

Violazione del principio della regola europea di accesso dei cittadini dell’Unione alla documentazione che qualsiasi organo dell’Unione ha utilizzato per l’adozione di decisioni.

La ricorrente ha più volte richiesto la documentazione relativa ai diritti di immagine della fotografia controversa ma essa non è mai stata messa a sua disposizione.

Assenza e insufficienza di prove che implicano il difetto di istruttoria sulla causa da parte del Tribunale

Le prove richieste dalla ricorrente non sono state acquisite e quelle apportate dalla convenuta impedivano qualsiasi chiarimento dal punto di vista probatorio, in quanto tutti i dati erano praticamente cancellati.

Violazione dei principi del contraddittorio e della parità delle armi

I documenti apportati dalla Commissione europea erano cancellati e privi di dati, e impedivano qualsiasi analisi in contraddittorio da parte della ricorrente, per cui la ricorrente non li considera prove valide né possono essere classificati come elementi probatori dal Tribunale.

Travisamento dei fatti (Distort of facts)

I documenti, cancellati e privi di dati, hanno condotto il Tribunale a ritenere che, in linea di principio, la presunta realizzazione delle fotografie era legale e tale presunzione non ha potuto essere confutata dalla ricorrente, mancando tutti gli elementi probatori nei documenti. La cancellatura dei dati nei documenti si è concretizzata in un’applicazione errata dei principi della protezione dei dati stabiliti dalla direttiva del 1995 (1).


(1)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31