18.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 16/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia) il 19 ottobre 2015 — Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE)/Premier ministre, Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie
(Causa C-543/15)
(2016/C 016/23)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d’État
Parti
Ricorrente: Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE)
Convenuti: Premier ministre, Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie
Questioni pregiudiziali
Se gli articoli 34 e 36 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debbano essere interpretati nel senso che ostano all’istituzione di un regime di capacità nel settore dell’energia elettrica come quello di cui al procedimento principale, specificamente descritto ai punti 1, 15 e da 17 a 19 della presente decisione.
In particolare;
a) |
Se, benché il regime di capacità retribuisca le capacità soltanto in funzione della loro disponibilità e non della loro effettiva produzione, e data la considerazione degli effetti delle connessioni all’atto di determinare gli obblighi dei fornitori, che allenta il nesso di causalità fra l’esclusione delle capacità straniere dal regime, disposta dal decreto, e il potenziale effetto restrittivo sugli scambi transfrontalieri di energia elettrica che ne può risultare, in termini di scelta nell’assegnazione delle risorse degli investitori e di scelta dell’approvvigionamento dei fornitori, l’articolo 34 del Trattato debba essere interpretato nel senso che osta a una siffatta misura di esclusione. |
b) |
Se, data l’evoluzione del quadro giuridico europeo che disciplina il mercato interno dell’energia elettrica, l’obiettivo della sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica per la popolazione di uno Stato membro possa rientrare nella nozione di pubblica sicurezza di cui all’articolo 36 del Trattato. |
c) |
Tenuto conto specificamente del margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati membri nella definizione di politiche che ne garantiscano la sicurezza sul fronte dell’approvvigionamento di energia elettrica, quali siano i criteri che possono permettere di verificare se un regime di capacità di mercato e decentrato che comporta, allo stato attuale del mercato europeo dell’energia elettrica, una misura di esclusione delle capacità straniere controbilanciata dalla valutazione delle connessioni all’atto della determinazione degli obblighi dei fornitori, rispetti il requisito di proporzionalità necessario ai fini dell’applicazione dell’articolo 36 del Trattato. |