11.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 7/9


Ricorso proposto il 15 ottobre 2015 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-540/15)

(2016/C 007/15)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Maria Patakia, Muriel Heller e Klara Talabér-Ritz)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2012/27/UE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, o, in ogni caso, non avendo comunicato le disposizioni in discorso alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva di cui trattasi.

Condannare la Repubblica ellenica, in conformità all'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, al pagamento di una penalità giornaliera dell'ammontare di EUR 29 145,6 a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza della Corte.

Condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

1.

La direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, è relativa all'efficienza energetica, modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (in prosieguo: la «direttiva»). In conformità all'articolo 1, la direttiva summenzionata stabilisce un quadro comune di misure per la promozione dell'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo principale dell'Unione relativo all'efficienza energetica del 20 % entro il 2020 e di gettare le basi per ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica al di là di tale data. Essa stabilisce norme atte a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e nell'uso dell'energia e prevede la fissazione di obiettivi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica per il 2020.

2.

In conformità all'articolo 28 della direttiva 2012/27/UE, gli Stati membri devono adottare le disposizioni nazionali necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 5 giugno 2014 e, segnatamente, a specifici obblighi cui si riferiscono determinati articoli, ai quali rinvia l'articolo 28, entro le date ivi specificate, e comunicare alla Commissione le misure da essi adottate. Tale comunicazione costituisce un elemento intrinseco dell'obbligo di recepimento delle direttive dell’Unione europea nel diritto degli Stati membri, nonché del dovere di leale cooperazione, e tale circostanza trova riscontro anche nell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE.

3.

La Commissione, nel rispetto delle fase preconteziosa di cui all'articolo 258, secondo comma, TFUE, ha constatato che la Repubblica ellenica non ha adottato, entro i termini definiti nelle relative disposizioni della direttiva, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva 2012/27/UE, né lo ha fatto sinora, e che, in ogni caso, ha omesso di comunicare tali misure. La Commissione ha deciso di presentare un ricorso contro la Repubblica ellenica dinanzi alla Corte al fine di veder accertare la relativa infrazione.

4.

La Commissione, inoltre, in conformità all'articolo 260, paragrafo 3, TFUE chiede alla Corte di comminare una penalità alla Repubblica ellenica. La quantificazione della penalità proposta dalla Commissione è avvenuta in conformità ai criteri e alle modalità fissate dalla Commissione nella relativa comunicazione del 15 gennaio 2011.


(1)  GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1.