11.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 7/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgerichts (Germania) il 14 ottobre 2015 — Freie und Hansestadt Hamburg/Jost Pinckernelle

(Causa C-535/15)

(2016/C 007/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Freie und Hansestadt Hamburg

Resistente: Jost Pinckernelle

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 5 del regolamento REACH (1) debba essere interpretato nel senso che, fatti salvi gli articoli 6, 7, 21 e 23 del medesimo regolamento, le sostanze non possono essere esportate dal territorio dell’Unione a meno che siano state registrate, ove richiesto, a norma delle pertinenti disposizioni del titolo II del regolamento REACH.


(1)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1), nella versione di cui al regolamento (UE) 2015/830 della Commissione, del 28 maggio 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (GU L 132, pag. 8).