21.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 429/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) l’8 dicembre 2015 — Elda Otero Ramos/Servicio Galego de Saúde, Instituto Nacional de la Seguridad Social

(Causa C-531/15)

(2015/C 429/14)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parti

Ricorrente in appello: Elda Otero Ramos

Appellati: Servicio Galego de Saúde, Instituto Nacional de la Seguridad Social

Questioni pregiudiziali

1)

Se le norme sull’onere della prova di cui all’articolo 19 della direttiva 2006/54/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione), siano applicabili alla situazione di rischio durante l’allattamento al seno contemplata dall’articolo 26, paragrafo 4, in combinato disposto con il paragrafo 3, della Ley de Prevención de Riesgos Laborales, disposizione introdotta nell’ordinamento spagnolo per trasporre l’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 92/85/CEE (2) del Consiglio del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se la presenza di rischi per l’allattamento al seno associati all’esercizio della professione di infermiera presso il servizio ospedaliero di pronto soccorso e di accettazione, attestati dalla relazione motivata stilata da un medico che è al tempo stesso il capo del servizio ospedaliero di pronto soccorso e di accettazione presso il quale presta servizio la lavoratrice interessata, si possa considerare un elemento di fatto in base al quale si possa presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta ai sensi dell’articolo 19 della direttiva.

3)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se le circostanze che le mansioni svolte dalla lavoratrice siano considerate esenti da rischi nell’elenco ricapitolativo dei posti di lavoro redatto dall’impresa previa consultazione dei rappresentanti del personale, e che il servizio di medicina preventiva e prevenzione dei rischi professionali dell’ospedale di cui trattasi abbia emesso una dichiarazione di idoneità, senza che i menzionati documenti contengano indicazioni più precise riguardo all’iter per giungere a siffatte conclusioni, possano essere considerate sufficienti in tutti i casi e senza ammettere prova contraria, al fine di provare l’insussistenza di una violazione del principio della parità di trattamento ai sensi del citato articolo 19.

4)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione e negativa alla terza questione, su quale parte — lavoratrice/parte ricorrente o datore di lavoro/parte convenuta — gravi l’onere di provare, ai sensi dell’articolo 19 della direttiva 2006/54/CE, una volta dimostrata l’esistenza di rischi per la madre o per il lattante derivanti dallo svolgimento dell’attività lavorativa in questione, 1) che l’adattamento delle condizioni o dell’orario di lavoro non sia possibile o che, nonostante l’adattamento, le condizioni di lavoro possano influire negativamente sulla salute della lavoratrice gestante o del lattante — articolo 26, paragrafo 2, in combinato disposto con il paragrafo 4, della Ley de Prevención de Riesgos Laborales, che traspone l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 92/85/CEE — e 2) che l’assegnazione ad altre mansioni non è tecnicamente e/o oggettivamente possibile o che non può essere ragionevolmente richiesta per motivi giustificati — articolo 26, paragrafo 3, in combinato disposto con il paragrafo 4, della Ley de Prevención de Riesgos Laborales, che traspone l’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 92/85/CEE.


(1)  GU L 204, pag. 23.

(2)  GU L 348, pag. 1.