30.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 398/18


Impugnazione proposta il 25 settembre 2015 dalla HIT Groep BV avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 15 luglio 2015, causa T-436/10, Hit Groep/Commissione

(Causa C-514/15 P)

(2015/C 398/24)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: HIT Groep BV (rappresentanti: G. van der Wal e L. Parret, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Dichiarare fondati i motivi di impugnazione dedotti dalla ricorrente, annullare la sentenza impugnata, dichiarare (quindi) fondata l’opposizione della ricorrente in primo grado avverso la decisione impugnata e annullare tale decisione nella parte in cui riguarda la ricorrente, in particolare, l’articolo 1, punto 9), lettera b), l’articolo 2, punto 9), e l’articolo 4, punto 22), della decisione impugnata (1), in subordine annullare o ridurre, nel modo che riterrà opportuno, l’importo dell’ammenda che è stata inflitta alla ricorrente all’articolo 2, punto 9), della decisione impugnata, o quantomeno annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa dinanzi al Tribunale perché si pronunci nuovamente, tenendo conto della sentenza che la Corte di giustizia adotterà nella presente causa.

Condannare la resistente alle spese sostenute dalla ricorrente in primo grado e in appello della presente causa, comprese le spese di assistenza giuridica.

Motivi e principali argomenti

a)

Ai punti da 174 a 188 e 228 della sentenza impugnata il Tribunale ha giudicato erroneamente, commettendo un errore di diritto, e motivando in modo insufficiente o incomprensibile e in violazione degli articoli 296, paragrafo 2, TFUE, 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2) (in prosieguo: la «Carta»), 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003, 7, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «CEDU»), 49 della Carta e dei principi fondamentali del diritto, segnatamente del principio di proporzionalità, e ha disposto nella sentenza impugnata che, ai fini dell’applicazione del tetto massimo dell’ammenda vigente per la ricorrente, di cui all’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003 (3) , la resistente poteva fondarsi sull’esercizio 2003 della ricorrente e non ha violato il principio di proporzionalità basandosi sull’esercizio 2003 ed ha respinto il ricorso della (allora) ricorrente condannando quest’ultima alle spese.

b)

Erroneamente, commettendo un errore di diritto e in violazione degli articoli 296, paragrafo 2, TFUE e 41, paragrafo 2, lettera c), e 49, paragrafo 3, della Carta, nonché dei principi fondamentali del diritto, segnatamente del principio di proporzionalità, il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla proporzionalità dell’ammenda inflitta dalla resistente alla ricorrente e (pertanto) il relativo giudizio del Tribunale non è motivato o non lo è sufficientemente (in modo comprensibile) e il Tribunale ha ingiustamente respinto il ricorso della (allora) ricorrente condannando quest’ultima alle spese.

Diversamente da quanto dichiarato dal Tribunale, (nella presente causa) non è consentito ed è viziato da errore di diritto derogare all’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003. Siffatta deroga — ai sensi della quale invece dell’esercizio precedente (2009) ai fini dell’applicazione di questa disposizione dovrebbe essere considerato l’esercizio 2003 — è contraria a tale disposizione e all’obiettivo da essa perseguito. L’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003 mira ad evitare che venga inflitta un’ammenda per un importo che eccede la capacità finanziaria dell’impresa alla data in cui questa viene dichiarata dalla Commissione responsabile della violazione e in cui la Commissione le infligge una sanzione pecuniaria. Questa disposizione configura una garanzia del principio di proporzionalità, che non è più garantito se si deroga alla lettera della medesima.

(Nella presente causa) la deroga a (il testo di) questa disposizione è anche contraria agli articoli 7, paragrafo 1, CEDU e 49 della Carta, nonché al principio di proporzionalità (principio di legalità e principio della lex certa).

Le sentenze della Corte di giustizia in cui la deroga alla lettera dell’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003 viene ammessa (Britannia Alloys, C 76/06 P, EU:C:2007:326 e 1.garantovaná, C 90/13 P, EU:C:2014:326) risalgono a (molto) dopo i fatti per i quali alla ricorrente è stata inflitta un’ammenda. L’applicazione di tale giurisprudenza con efficacia retroattiva viola dunque gli articoli 7, paragrafo 1, CEDU e 49 della Carta.

Se la deroga all’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003 fosse (potesse essere) legittimamente ammessa in casi eccezionali, ciò richiederebbe una motivazione adeguata che nella sentenza impugnata manca o è insufficiente, il che è in contrasto con gli articoli 296 TFUE e 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta.

La garanzia del principio di proporzionalità esige che (in ogni caso), quando deroga all’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003, il giudice dell’Unione (quindi) verifichi se l’ammenda risponda all’obiettivo di tale disposizione e al principio di proporzionalità, ciò che il Tribunale (e la Commissione nella decisione impugnata) ha omesso di fare, o comunque non ha sufficientemente motivato.


(1)  Decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38344 — Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011.

(2)  GU 2000, C 364, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU L 1, pag. 1).