26.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 354/27


Impugnazione proposta il 3 settembre 2015 dalla PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 25 giugno 2015, causa T-26/12, PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas)/Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-468/15 P)

(2015/C 354/29)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) (rappresentante: D. Luff, avocat)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Sasol Olefins & Surfactants GmbH, Sasol Germany GmbH

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare la presente impugnazione ricevibile e fondata;

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 25 giugno 2015, nella causa T-26/12, PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas)/Consiglio dell’Unione europea;

statuire in via definitiva, accogliendo le richieste formulate dalla PT Musim Mas dinanzi al Tribunale e, di conseguenza, annullare il dazio antidumping imposto alla ricorrente in forza del regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2011 (1) del Consiglio, dell’ 8 novembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati alcoli grassi e loro miscele originari dell’India, dell’Indonesia e della Malaysia, e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1241/2012 (2) del Consiglio, dell’11 dicembre 2012, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2011;

condannare il Consiglio e gli intervenienti, oltre che alle proprie spese, a tutte le spese sostenute dalla ricorrente nel corso del presente procedimento e del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata deve essere annullata per i seguenti quattro motivi.

In primo luogo, il Tribunale ha violato l’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009 (il «regolamento di base»), in quanto avrebbe applicato erroneamente la nozione di entità economica unica e avrebbe ritenuto che la ricorrente e l’ICOF S non formassero un’entità economica unica.

In secondo luogo, il Tribunale ha violato l’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, in quanto ha dichiarato erroneamente che il Consiglio aveva dimostrato a sufficienza che le funzioni svolte dall’ICOF S erano analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. Il Tribunale avrebbe fornito una motivazione insufficiente e discriminatoria in base alle prove disponibili.

In terzo luogo, il Tribunale ha violato l’articolo 2, paragrafo 10, primo comma, del regolamento di base, poiché ha dichiarato erroneamente che il Consiglio non aveva indebitamente pregiudicato la simmetria tra il valore normale e il prezzo all’esportazione.

In quarto luogo, il Tribunale non ha correttamente applicato il principio di buona amministrazione, in quanto avrebbe accettato erroneamente che il Consiglio utilizzasse solo le proprie prove, ignorando le prove e le informazioni rilevanti presentategli dalla ricorrente nel corso dell’inchiesta antidumping.


(1)  GU 2011, L 293, pag. 1.

(2)  GU 2012, L 352, pag. 1.