14.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 414/15


Impugnazione proposta il 12 agosto 2015 dalla Pensa Pharma, SA avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 3 giugno 2015, causa T-544/12, Pensa Pharma, SA/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Ferring BV, Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S

(Causa C-442/15 P)

(2015/C 414/18)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Pensa Pharma, SA (rappresentanti: R. Kunze, G. Würtenberger, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Ferring BV, Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 3 giugno 2015, cause riunite T-544/12 E t-546/12;

accogliere il ricorso di annullamento proposto dalla Pensa Pharma S.A. avverso la decisione della commissione di ricorso nel procedimento R 1883/2011-5 nonché nel procedimento R 1884/2011-S;

condannare l’Ufficio e le altre parti alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

1.

La ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto incisivo nel respingere l’argomento della ricorrente secondo cui le affermazioni fatte nel corso dell’udienza dinanzi al Tribunale erano ammissibili in quanto non erano nuove ma ampliavano soltanto gli argomenti giuridici previamente esposti dinanzi alla commissione di ricorso nonché al Tribunale.

2.

Altresì, il Tribunale non ha preso in considerazione la circostanza secondo cui la commissione di ricorso non ha motivato per quale motivo essa abbia confermato la decisione della divisione di annullamento di accogliere la domanda di dichiarazione di nullità del convenuto nel procedimento definitivo inizialmente costituito da tutti i quattro procedimenti dinanzi all’Ufficio, nonostante il fatto che entrambe le decisioni definitive fossero basate solo su diritti dedotti e/o spettanti a una delle due rispettivi ricorrenti.

3.

La decisione del Tribunale impugnata è, inoltre, basata su una distorsione dei fatti e della prova nonché su una erronea interpretazione e una erronea attribuzione della giurisdizione del Tribunale nella misura in cui esso non ha applicato adeguatamente i fatti disponibili e il diritto nel contesto del secondo motivo, vale a dire la violazione dell’articolo 8 del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario (1). Se il Tribunale avesse rispettato i principi fondamentali di diritto, compreso il diritto a un equo processo nonché il diritto a fornire una motivazione a sostegno di una decisione, esso avrebbe dovuto accogliere il ricorso proposto dinanzi ad esso. Ciò vale a fortiori in quanto il Tribunale ha confermato le decisioni della commissione di ricorso in piena conoscenza della circostanza secondo cui il fondamento delle decisioni, segnatamente l’esistenza di un marchio nazionale Benelux e francese, all’epoca della decisione contestata dinanzi al Tribunale, non era né dimostrato dal convenuto né era fornita. Pertanto, il Tribunale ha violato l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento sul marchio comunitario, nonché l’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento sul marchio comunitario in quanto ha applicato erroneamente i criteri giuridici nello stabilire che le registrazioni dei marchi della ricorrente dovevano essere cancellate a motivo di registrazioni di marchi anteriori francese e Benelux.

4.

Gli errori commessi hanno sia natura processuale che sostanziale. Pertanto, la ricorrente desidera anzitutto illustrale la mancata ammissione, da parte del Tribunale, delle affermazioni fatte nel corso dell’udienza e, poi, esporre le ragioni secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto giungere alla conclusione secondo cui il secondo motivo fatto valere dinanzi ad esso era fondato in merito alla violazione dei principi riconosciuti dell’equo processo nonché alla luce dei fatti dedotti.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).