19.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti (Romania) il 29 luglio 2015 — Selena România Srl/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

(Causa C-416/15)

(2015/C 346/08)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Bucureşti

Parti

Ricorrente: Selena România SRL

Convenuta: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

Interveniente: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Galați

Questioni pregiudiziali

1)

Se il regolamento di esecuzione (UE) n. 21/2013 del Consiglio  (1) [che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi] debba essere interpretato nel senso che si applica anche alle importazioni effettuate da residenti dell’Unione europea da Taiwan prima del 17/01/2013, vale a dire nel 2012, ma dopo l’adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio  (2) [che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese].

2)

Se il dazio antidumping definitivo, così come indicato all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 21/2013 del Consiglio, si applichi anche nell’ipotesi di importazioni effettuate da residenti dell’Unione europea da Taiwan nel periodo precedente al 17/01/2013, nonché precedente alla data di adozione del regolamento (UE) n. 437/2012 della Commissione  (3) [che apre un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese mediante le importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari di tali paesi, e che dispone la registrazione di dette importazioni], ma successivo all’adozione del regolamento (UE) n. 791/2011 del Consiglio.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 21/2013 del Consiglio, del 10 gennaio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi (GU L 11, pag. 1).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio, del 3 agosto 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese (GU L 204, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 437/2012 della Commissione, del 23 maggio 2012, che apre un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese mediante le importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari di tali paesi, e che dispone la registrazione di dette importazioni (GU L 134, pag. 12).