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12.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 337/6 |
Impugnazione proposta il 24 luglio 2015 dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 13 maggio 2015, causa T-15/13, Group Nivelles/UAMI
(Causa C-405/15 P)
(2015/C 337/08)
Lingua processuale: il neerlandese
Parti
Ricorrente: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentanti: S. Bonne e A Folliard-Monguiral, agenti)
Altre parti nel procedimento: Group Nivelles NV e Easy Sanitary Solutions BV
Conclusioni del ricorrente
L’Ufficio conclude che la Corte voglia:
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annullare la sentenza impugnata, |
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condannare il ricorrente e l’interveniente dinanzi al Tribunale alle spese sostenute dall’UAMI. |
Motivi e principali argomenti
Il Tribunale ha violato l’articolo 63, paragrafo 1, del [regolamento n. 6/2001 (1)] dichiarando che il disegno o modello anteriore invocato a sostegno della domanda di annullamento è «l’insieme di tutti i dispositivi offerti della società Blücher per l’evacuazione dei liquidi». La Group Nivelles ha invocato unicamente la piastra di copertura messa a disposizione del pubblico sia dalla società Blücher sia da altre società a prescindere dalla forma del contenitore.
Il Tribunale ha violato l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del [regolamento n. 6/2002], in combinato disposto con l’articolo 5 del [regolamento n. 6/2002] dichiarando che l’Ufficio era tenuto a paragonare il disegno o modello comunitario con un disegno o modello anteriore risultante da una combinazione di due elementi separati resi pubblici in documenti diversi. Secondo la giurisprudenza della Corte applicabile all’articolo 5 del [regolamento n. 6/2002], il disegno o modello controverso non può essere paragonato a «una combinazione di parti o elementi specifici di disegni o modelli anteriori» ma solo a «disegni o modelli anteriori specifici e ben determinati». L’aspetto di un prodotto quando è assemblato può talvolta essere dedotto dall’aspetto dei suoi componenti, ma l’aspetto globale resta ipotetico o basato su rilevanti approssimazioni. Orbene, la nozione di identità tra due disegni o modelli, di cui all’articolo 5 del [regolamento n. 6/2002] osta ad un paragone basato su ipotesi o approssimazioni.
Il Tribunale ha violato l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del [regolamento n. 6/2002], in combinato disposto con gli articoli 6 e 7, paragrafo 1, del [regolamento n. 6/2002] dichiarando che qualora i disegni o modelli paragonati siano stati riprodotti in prodotti aventi natura o destinazione diverse, tale diversità può rendere impossibile per l’utilizzatore informato riconoscere il disegno o modello anteriore. L’articolo 7 del [regolamento n. 6/2002] contiene una finzione giuridica secondo cui un disegno o modello una volta divulgato è noto sia agli ambienti specializzati del settore interessato dal disegno o modello anteriore sia al pubblico di utilizzatori informati del tipo di prodotti cui si riferisce il disegno o modello controverso. Accertata la divulgazione del disegno o modello anteriore, occorre partire dal presupposto che gli utilizzatori informati interessati siano a conoscenza sia del disegno o modello anteriore sia delle sue modalità di utilizzo come risultano dalle prove e dagli argomenti delle parti.
(1) Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002 L 3, pag. 1).