14.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 302/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative (Lussemburgo) il 24 luglio 2015 — Noémie Depesme, Saïd Kerrou/Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche

(Causa C-401/15)

(2015/C 302/35)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour administrative

Parti

Ricorrenti in appello: Noémie Depesme, Saïd Kerrou

Resistente in appello: Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche

Questioni pregiudiziali

Al fine di soddisfare debitamente i requisiti di non discriminazione dettati dalle disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 (1), relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, in combinato disposto con l’articolo 45, paragrafo 2, TFUE, nell’ambito della considerazione del reale grado di collegamento di uno studente non residente, richiedente un sussidio finanziario per gli studi superiori, con la società e il mercato del lavoro del Lussemburgo, Stato membro nel quale un lavoratore frontaliero è stato occupato o ha esercitato la sua attività alle condizioni di cui all’articolo 2 bis della legge del 22 giugno 2000, relativa al sussidio finanziario dello Stato per gli studi superiori, quale introdotto dalla legge del 19 luglio 2013, in quanto conseguenza diretta della sentenza della Corte di giustizia del 20 giugno 2013 (C-20/12) (2),

se occorra qualificare la condizione posta a detto studente di essere il «figlio» del lavoratore frontaliero in parola come equivalente ad essere suo «discendente in linea diretta e in primo grado, la cui filiazione sia giuridicamente stabilita in rapporto al suo autore» ponendo l’accento sul legame di filiazione stabilito tra lo studente e il lavoratore frontaliero, che si presume sotteso al collegamento previsto, oppure

se occorra porre l’accento sul fatto che il lavoratore frontaliero «continua a provvedere al mantenimento dello studente» senza che un legame giuridico di filiazione necessariamente lo unisca allo studente, segnatamente ravvisando un legame sufficiente nella comunione di vita, di natura tale da unirlo ad uno dei genitori dello studente rispetto al quale è giuridicamente stabilito un legame di filiazione.

In questa seconda ipotesi, se il contributo, ipoteticamente non obbligatorio, del lavoratore frontaliero, nel caso in cui esso non sia esclusivo, ma parallelo a quello di uno o dei genitori uniti da un legame giuridico di filiazione allo studente e tenuti pertanto in linea di principio ad un obbligo legale di mantenimento nei suoi confronti, debba rispondere a taluni criteri di entità.


(1)  GU L 141, pag. 1.

(2)  EU:C:2013:411.