26.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 354/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obersten Gerichtshof (Austria) il 15 luglio 2015 — Verein für Konsumenteninformation/BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG

(Causa C-375/15)

(2015/C 354/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Verein für Konsumenteninformation

Resistente: BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 41, paragrafo 1, nel combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE (1) relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (direttiva sui servizi di pagamento), debba essere interpretato nel senso che un messaggio (in forma elettronica), trasmesso da un istituto di credito alla casella di posta elettronica del cliente nell’ambito di servizi bancari online (c.d. «e-banking»), in modo tale che il cliente possa visualizzare il messaggio stesso cliccandovi dopo aver effettuato l’accesso al sito e-banking, costituisca un’informazione comunicata su un supporto durevole.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione:

Se l’articolo 41, paragrafo 1, nel combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sui servizi di pagamento, debba essere interpretata nel senso che, in una fattispecie di tal genere,

a)

l’informazione venga sì messa a disposizione dall’istituto di credito su un supporto durevole, senza essere peraltro trasmessa al cliente, bensì soltanto resa accessibile al medesimo, ovvero

b)

l’informazione sia solo resa accessibile, senza utilizzazione di un supporto durevole.


(1)  Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319, pag. 1).