21.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 311/39


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 13 luglio 2015 — Cepsa Quimica, S.A./Administración del Estado

(Causa C-371/15)

(2015/C 311/43)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Cepsa Quimica, S.A.

Resistente: Administración del Estado

Questioni pregiudiziali

1)

Se la decisione [2013/448/UE] (1) sia in contrasto con l’articolo 296 TFUE e l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali (2) nella parte in cui fissa il fattore di correzione con un meccanismo che, contravvenendo all’obbligo di motivazione, non consente ai titolari degli impianti interessati di prendere conoscenza dei dati, calcoli e criteri presi in considerazione per stabilire detto fattore.

2)

Se la decisione 2013/448/UE, nella parte in cui determina il limite massimo di emissioni dell’industria e il fattore di correzione transettoriale previsti dall’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE (3) e dall’articolo 15 della decisione 2011/278/UE (4), contravvenga agli articoli 10 bis, paragrafo 1, e 23, paragrafo 3, di detta direttiva del 2003 in quanto non è stata adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo disciplinata dalla decisione 1999/468/CE (5).

3)

Considerato che la decisione 2013/448/UE e/o l’articolo 15 della decisione 2011/278/UE creano un’asimmetria tra:

la base di calcolo di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 5, lettere a) e b), della direttiva 2003/87/CE, in quanto non includono in tale base le emissioni provenienti dalla produzione di elettricità legate alla combustione di gas di scarico e alla cogenerazione di calore effettuate in impianti compresi nell’allegato I della menzionata direttiva, e

i criteri stabiliti dall’articolo 10 bis, paragrafi 1 e 4, della stessa per l’assegnazione gratuita di quote di emissione, che include invece questo tipo di emissioni,

a)

se la decisione 2013/448/UE e/o l’articolo 15 della decisione 2011/278/UE contravvengano all’articolo 10 bis, paragrafo 5, in combinato disposto con l’articolo 3, lettera u), e il terzo comma, in fine, del citato articolo 10bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE nella parte in cui prevedono che le emissioni prodotte dalla combustione di gas di scarico o dalla generazione di calore in impianti che producono elettricità compresi nell’allegato I di detta direttiva costituiscono in ogni caso emissioni di «impianti di produzione di elettricità» al fine di determinare il limite massimo di emissioni per l’industria e devono quindi essere escluse dal computo;

b)

anche in caso di risposta negativa alla questione precedente, se la decisione 2013/448/UE e/o l’articolo 15 della decisione 2011/278/UE contravvengano all’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE e/o agli obiettivi di tale direttiva nella parte in cui escludono dalla base di calcolo del limite massimo delle emissioni industriali disciplinato da quest’ultima disposizione le emissioni derivanti dalla produzione di elettricità a partire da gas di scarico e dalla cogenerazione di calore, generate in impianti compresi nell’allegato I della menzionata direttiva, ai quali è tuttavia possibile assegnare gratuitamente quote di emissione ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafi da 1 a 4, della medesima direttiva.

4)

Se la decisione [2013/448/UE] della Commissione ed eventualmente la decisione 2011/278/UE cui essa dà attuazione contravvengano all’articolo 10 bis, paragrafo 12, della direttiva, nella parte in cui estendono il fattore di correzione transettoriale a settori definiti nella decisione 2010/2/UE (6) (attualmente decisione 2014/746/UE) (7) della Commissione come settori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, con conseguente riduzione delle quote di emissione assegnate a titolo gratuito.

5)

Se la decisione [2013/448/UE] contravvenga all’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE nella parte in cui la Commissione europea, per determinare le emissioni verificate prodotte nel periodo 2005-2007 cui fanno riferimento le lettere a) e b) di detto paragrafo:

a)

non ha tenuto conto delle emissioni che non figuravano nel catalogo indipendente comunitario delle operazioni, pur trattandosi di emissioni la cui registrazione non era obbligatoria nel periodo considerato;

b)

ha estrapolato, per quanto possibile, i quantitativi dalle emissioni verificate degli anni successivi al 2008, applicando il fattore 1,74 % in senso inverso;

c)

ha escluso le emissioni provenienti da impianti dismessi prima del 30 giugno 2011.


(1)  Decisione della Commissione 2013/448/UE, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 240, pag. 27).

(2)  GU 2000, C 364, pag. 1.

(3)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).

(4)  Decisione della Commissione 2011/278/UE, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 130, pag. 1).

(5)  Decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184, pag. 23).

(6)  Decisione della Commissione, del 24 dicembre 2009 , che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (GU 2010, L 1, pag. 10).

(7)  GU L 308, pag. 114.