26.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 354/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) l'8 luglio 2015 — Leopoldine Gertraud Piringer

(Causa C-342/15)

(2015/C 354/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente e ricorrente in cassazione: Leopoldine Gertraud Piringer

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 1, paragrafo 1, secondo periodo, della direttiva 77/249/CEE (1) (…), intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati, debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro può escludere la certificazione dell’autenticità delle firme apposte sugli atti necessari ai fini della costituzione o del trasferimento di diritti su beni immobili dalla libera prestazione di servizi da parte degli avvocati e riservare l’esercizio della suddetta attività ai pubblici notai.

2)

Se l’articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che non osta a una disposizione nazionale dello Stato in cui ha sede il registro (Austria) in base alla quale la certificazione dell’autenticità delle firme sugli atti necessari ai fini della costituzione o del trasferimento di diritti su beni immobili è riservata ai pubblici notai, con la conseguenza che la dichiarazione resa nel proprio paese da un avvocato residente nella Repubblica ceca circa l’autenticità di una firma non è riconosciuta nello Stato in cui ha sede il registro benché il diritto ceco attribuisca a tale dichiarazione il valore giuridico di un’autenticazione formale,

in particolare poiché:

a.

la questione del riconoscimento, nello Stato in cui ha sede il registro, di una dichiarazione sull’autenticità di una firma apposta su una domanda tavolare, resa nella Repubblica ceca da un avvocato ivi residente riguarda la concreta erogazione di un servizio da parte di un avvocato che, nello Stato in cui ha sede il registro, è preclusa agli avvocati ivi residenti, e pertanto il diniego del riconoscimento di una dichiarazione siffatta non soggiace al divieto di restrizioni

oppure

b.

una tale riserva è giustificata al fine di garantire la legalità e la certezza del diritto degli atti (documenti riguardanti negozi giuridici) e soddisfa così esigenze imperative di interesse generale oltre ad essere necessaria per il conseguimento di tale obiettivo nello Stato in cui ha sede il registro.


(1)  Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78, pag. 17).