7.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 294/43


Impugnazione proposta il 7 luglio 2015 da Claire Staelen avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 29 aprile 2015 nella causa T-217/11, Staelen/Mediatore europeo

(Causa C-338/15 P)

(2015/C 294/55)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Claire Staelen (rappresentante: V. Olona, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Mediatore europeo

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza del Tribunale del 29 aprile 2015, nella causa T-217/11 (Staelen/Mediatore europeo);

accogliere pertanto la domanda della ricorrente di risarcimento del danno morale da lei subito a causa di illeciti compiuti nei suoi confronti per un importo da lei stimato pari a EUR 50  000;

statuire conformemente alle conclusioni presentate dalla ricorrente in primo grado, ad eccezione della sua domanda di risarcimento del danno materiale;

condannare il convenuto alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce sei motivi a sostegno della sua impugnazione, basati su errori di diritto e sullo snaturamento dei fatti.

In primo luogo, la ricorrente ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto e snaturato i fatti constatando che la ricorrente si sarebbe opposta all’indagine su iniziativa del Mediatore. Il Tribunale avrebbe inoltre snaturato l’oggetto della denuncia.

In secondo luogo, essa sostiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto interpretato erroneamente l’articolo 228 TFUE e la decisione 94/262 (1), privandoli di effetto utile.

In terzo luogo, ella rileva che il Tribunale ha snaturato i fatti relativi alla discriminazione della ricorrente in ordine alla durata dell’iscrizione nell’elenco di idoneità.

In quarto luogo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver snaturato i fatti e commesso un errore di diritto nel considerare che il Mediatore non sia venuto meno ai suoi obblighi di trasparenza e diligenza.

In quinto luogo, ella contesta al Tribunale di avere escluso l’applicazione della decisione del Presidente del Parlamento europeo del 23 febbraio 2003, nonché del codice di buona condotta amministrativa.

In ultimo luogo, la ricorrente considera che il Tribunale abbia erroneamente giudicato che il Mediatore non doveva indagare sull’avvenuta distruzione dell’intero fascicolo di concorso.


(1)  Decisione 94/262/CECA, CE, Euratom, del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (GU L 113, pag. 15).