14.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 302/20


Impugnazione proposta il 3 luglio 2015 da Johannes Tomana e a. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 22 aprile 2015, causa T-190/12, Johannes Tomana e a./Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea

(Causa C-330/15 P)

(2015/C 302/25)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Johannes Tomana e a. (rappresentanti: M. O'Kane, Solicitor, M. Lester, Z Al-Rikabi, Barristers)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia annullare la sentenza del Tribunale, annullare le misure controverse nella parte in cui si applicano ai ricorrenti e condannare i convenuti alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo: il Tribunale ha commesso un errore nel dichiarare che il regolamento impugnato aveva una valida base giuridica. La sola base giuridica espressa attribuiva alla Commissione il potere di adattare il regolamento 314/2004 (1) sulla base di una posizione comune in seguito abrogata, e che non poteva essere interpretata come riferita ad una decisione successiva.

Secondo motivo: il Tribunale ha commesso un errore nel ritenere che nelle misure controverse potessero essere inserite persone in quanto «membri del governo» o loro «associati» unicamente in ragione delle loro funzioni o delle funzioni da loro ricoperte in passato. Inoltre, il Tribunale ha commesso un errore nel ritenere che le persone debbano essere considerate «associati» di membri del governo sulla base del fatto che alcune affermazioni secondo le quali esse avrebbero in passato tenuto condotte considerate contrarie allo Stato di diritto, alla democrazia ed ai diritti umani nello Zimbabwe, dimostrerebbero che esse erano «colluse» con il governo. Il Tribunale non avrebbe dovuto consentire ai convenuti di basarsi su presunzioni che non erano contenute nelle misure controverse e che non erano né conformi né proporzionate ai loro obiettivi, ma avrebbe dovuto chiedere loro di rispettare il loro obbligo di motivare il mantenimento del loro inserimento su una base fattuale sufficientemente solida.

Terzo motivo: il Tribunale ha commesso un errore nel concludere che la motivazione era sufficiente nella parte in cui elencava solamente le funzioni che si presume avessero ricoperto i membri del governo ed i loro associati, oppure nella parte in cui riportava affermazioni vaghe e generiche in merito a passate condotte illegali. Il Tribunale ha inoltre commesso un errore nell’aver consentito l’integrazione della motivazione con argomentazioni dedotte a posteriori, in alcun modo menzionate nelle misure controverse. Quando alcuni dei ricorrenti hanno presentato osservazioni che respingevano le affermazioni ad esse ostili, il Tribunale ha dichiarato, in modo non corretto ed iniquo, le loro argomentazioni irricevibili, e non le ha prese in considerazione.

Quarto motivo: il Tribunale si è discostato dalla giurisprudenza consolidata in materia di diritti della difesa affermando che i convenuti non erano tenuti a comunicare gli elementi di prova o il fondamento per il mantenimento di un inserimento, oppure a dare l’opportunità ai ricorrenti di presentare osservazioni prima delle loro decisioni di mantenere nell’elenco ciascuno dei ricorrenti.

Quinto motivo: il Tribunale ha omesso di esaminare se l’inserimento di ciascuno dei ricorrenti si basasse su un bilanciamento proporzionato tra la seria violazione dei loro diritti fondamentali e gli obiettivi delle misure controverse.


(1)  Regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe, GU L 55, pag. 1.