21.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 311/25


Impugnazione proposta il 30 giugno 2015 dalla Hitachi Chemical Europe GmbH e dalla Polynt SpA avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 30 aprile 2015, causa T-135/13, Hitachi Chemical Europe GmbH, Polynt SpA e Sitre Srl/Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

(Causa C-324/15 P)

(2015/C 311/31)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Hitachi Chemical Europe GmbH e Polynt SpA (rappresentante: C. Mereu, avocat)

Altre parti nel procedimento: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), Sitre Srl, REACh ChemAdvice GmbH, New Japan Chemical, Regno dei Paesi Bassi, Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-135/13;

annullare la decisione impugnata o, in alternativa, rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca sul ricorso di annullamento proposto dalle ricorrenti; e

condannare la convenuta a tutte le spese, incluse quelle sostenute dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti sostengono che, respingendo il suo ricorso di annullamento della decisione impugnata, il Tribunale ha violato il diritto dell’Unione. In particolare, le ricorrenti adducono che il Tribunale è incorso in una serie di errori nella motivazione e nell’interpretazione del contesto normativo applicabile alla situazione delle ricorrenti. Gli errori di diritto in cui è così incorso il Tribunale sono i seguenti:

il Tribunale avrebbe espresso dichiarazioni contraddittorie ed errate in riferimento alla necessità di tener conto della valutazione del rischio ai sensi dell’articolo 57, lettera f), del REACH (1), le quali avrebbero portato a una errata interpretazione del medesimo;

il Tribunale avrebbe espresso dichiarazione contraddittorie e si sarebbe discostato dalla giurisprudenza consolidata sulla validità e sul peso dei documenti di orientamento nell’interpretare l’espressione «livello di preoccupazione equivalente» di cui all’articolo 57, lettera f), di detto regolamento;

il Tribunale si sarebbe basato, a torto, sull’articolo 60, paragrafo 2, del REACH, il che avrebbe portato a una motivazione insufficiente;

il Tribunale avrebbe applicato l’errato testo giuridico nel confutare gli argomenti relativi all’esposizione dei lavoratori e dei consumatori, violando in tal modo l’articolo 57, lettera f).

Per tali motivi le ricorrenti chiedono che la sentenza del Tribunale nella causa T-135/13 e la decisione impugnata siano annullate.


(1)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1).