7.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 294/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Braunschweig (Germania) l'11 giugno 2015 — Queisser Pharma GmbH & Co. KG/Repubblica federale di Germania

(Causa C-282/15)

(2015/C 294/37)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Braunschweig

Parti

Ricorrente: Queisser Pharma GmbH & Co. KG

Resistente: Repubblica federale di Germania

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 34, 35 e 36 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in prosieguo: «TFUE») in combinato disposto con l’articolo 14 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una disciplina nazionale che vieti la produzione, il trattamento o l’immissione in commercio di un integratore alimentare con aminoacidi (nel caso di specie: la L-istidina) qualora non sia stata concessa al riguardo una deroga temporanea soggetta ad ulteriori presupposti di fatto e rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione nazionale.

2)

Se dalla collocazione logico-sistematica degli articoli 14, 6, 7, 53 e 55 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, si evinca che divieti nazionali per singoli alimenti o ingredienti possano essere disposti a livello nazionale soltanto nel rispetto delle condizioni ivi indicate, ostando ad una disciplina nazionale come quella descritta sub 1.

3)

Se l’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (2), debba essere interpretato nel senso che osti a una disciplina nazionale come quella descritta sub 1.


(1)  GU L 31, pag. 1.

(2)  GU L 404, pag. 26.