3.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 254/10


Impugnazione proposta il 29 maggio 2015 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 19 marzo 2015, causa T-412/13, Chin Haur Indonesia, PT/Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-253/15 P)

(2015/C 254/14)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland, M. França, agenti)

Altre parti nel procedimento: Chin Haur Indonesia, PT, Consiglio dell'Unione europea, Maxcom Ltd

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 19 marzo 2015, notificata alla Commissione il 23 marzo 2015, causa T-412/13 Chin Haur Indonesia, PT/Consiglio dell’Unione europea, respingere la domanda formulata in primo grado e condannare la ricorrente in primo grado alle spese;

o, in alternativa,

rinviare la causa al Tribunale per un riesame; riservare la decisione sulle spese per i giudizi di primo grado e di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

L’impugnazione proposta dalla Commissione ha ad oggetto la sentenza del Tribunale del 19 marzo 2015, nella causa T-412/13. In tale sentenza, il Tribunale ha annullato, nella parte in cui riguarda la Chin Haur Indonesia, PT, l’articolo 1, paragrafi 1 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 (1) del Consiglio, del 29 maggio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia.

A sostegno della sua impugnazione, la Commissione si fonda su tre motivi di impugnazione.

Nel primo, la Commissione afferma che il Tribunale non poteva legittimamente concludere che il Consiglio aveva violato l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base (2), in quanto siffatta conclusione si fonda su un’interpretazione erronea della relativa formulazione del regolamento impugnato e su un’interpretazione erronea dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base. Nel secondo, la Commissione deduce che il Tribunale ha fornito una motivazione insufficiente e contraddittoria della sua conclusione, in violazione dell’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Nel terzo, la Commissione deduce che il Tribunale ha violato i diritti procedurali della Commissione ai sensi dell’articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia.


(1)  GU L 153, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51, rettifica GU 2010, L 7, pag. 22).