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12.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 337/2 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Balş (Romania) il 28 maggio 2015 — SC Casa Noastră SA/Ministerul Transporturilor — Inspectoratul de Stat pentru Controlul Transportului ISCTR
(Causa C-245/15)
(2015/C 337/03)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Judecătoria Balş
Parti
Ricorrente: SC Casa Noastră SA
Convenuto: Ministerul Transporturilor — Inspectoratul de Stat pentru Controlul Transportului ISCTR
Questioni pregiudiziali
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1) |
In che limiti l’espressione «da chiunque organizzati», di cui all’articolo 2, punto 3, del regolamento (CE) n. 1073/2009 (1), possa essere interpretata nel senso che il servizio regolare di trasporto può essere organizzato da un operatore economico per il trasporto dei propri lavoratori verso e dal luogo di lavoro; |
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2) |
In che limiti l’espressione «trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri», di cui all’articolo 3, lettera (a), del regolamento (CE) n. 561/2006 (2) possa essere interpretata nel senso che si applica ai lavoratori, negli spostamenti verso o dal luogo di lavoro. |
(1) Regolamento (CE) n. 1073/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300, pag. 88).
(2) Regolamento (CE) n. 561/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102, pag. 1).