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6.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 221/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias il 29 aprile 2015 — Anonymi Geniki Etairia Tsimenton Iraklis (AGET Iraklis)/Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalisis kai Koinonikis Allilengyis
(Causa C-201/15)
(2015/C 221/05)
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Symvoulio tis Epikrateias
Parti
Ricorrente: Anonymi Geniki Etairia Tsimenton Iraklis (AGET Iraklis)
Resistente: Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalisis kai Koinonikis Allilengyis
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se sia conforme, in particolare, alle disposizioni della direttiva 98/59/CE (1) e, in generale, agli articoli 49 e 63 TFUE, una norma di diritto nazionale, quale l’articolo 5, paragrafo 3, della legge 1387/1983, che subordini i licenziamenti collettivi in una data impresa a un’autorizzazione dell’Amministrazione rilasciata sulla base dei criteri: a) delle condizioni del mercato del lavoro, b) della situazione dell’impresa e c) dell’interesse dell’economia nazionale. |
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2) |
Nell’ipotesi di risposta negativa alla prima questione, se una norma di diritto nazionale di tale contenuto sia conforme, in particolare, alle disposizioni della direttiva 98/59/CE e, in generale, agli articoli 49 e 63 TFUE quando sussistano ragioni sociali serie, quali una grave crisi economica e un livello di disoccupazione particolarmente elevato. |
(1) Direttiva 98/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU L 225, pag. 16).