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3.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 254/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) il 22 aprile 2015 — Marjan Kostanjevec/F&S LEASING, G.m.b.H.
(Causa C-185/15)
(2015/C 254/05)
Lingua processuale: lo sloveno
Giudice del rinvio
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Parti
Ricorrente: Marjan Kostanjevec
Convenuta: F&S LEASING, G.m.b.H.
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se la nozione di domanda riconvenzionale ai sensi dell’articolo 6, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 (1) debba essere interpretata nel senso che essa comprende anche la domanda presentata come domanda riconvenzionale ai sensi del diritto nazionale dopo che, nel procedimento per revisione [Or 10], è stata annullata una sentenza, divenuta definitiva ed esecutiva, in un procedimento sulla domanda principale della convenuta e tale stessa causa è stata rinviata al giudice di primo grado per un nuovo esame, ma il ricorrente, nella sua domanda riconvenzionale fondata sull’indebito arricchimento, chiede la restituzione dell’importo che è stato obbligato a versare in base alla sentenza, annullata, pronunciata nel procedimento sulla domanda principale della convenuta. |
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2) |
Se la nozione di «materia di contratti conclusi da consumatori» di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 debba essere interpretata nel senso che essa comprende anche la situazione in cui il consumatore presenta la propria domanda, con la quale fa valere una richiesta fondata su un indebito arricchimento, come una domanda riconvenzionale ai sensi del diritto nazionale, collegata alla domanda principale, la quale riguarda tuttavia una causa relativa ad un contratto concluso da un consumatore conformemente alla citata disposizione del regolamento (CE) n. 44/2001, e con la quale il ricorrente — consumatore chiede la restituzione dell’importo che è stato obbligato a versare da una sentenza (successivamente) annullata, pronunciata in un procedimento sulla domanda principale della convenuta, e quindi la restituzione dell’importo derivante da una causa in materia di contratti conclusi da consumatori. |
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3) |
Qualora, nel caso sopra descritto, non sia possibile fondare la competenza né sulle regole relative alla competenza sulla domanda riconvenzionale, né sulle regole relative alla competenza in materia di contratti conclusi da consumatori:
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(1) Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12 del 16.1.2001, pagg. 1-23).