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8.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 190/5 |
Impugnazione proposta il 24 marzo 2015 dalla SolarWorld AG avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 14 gennaio 2015, causa T-507/13, SolarWorld AG e a./Commissione europea
(Causa C-142/15 P)
(2015/C 190/05)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: SolarWorld AG (rappresentante: L. Ruessmann, avocat, J. Beck, solicitor)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea,
Brandoni solare SpA,
Global Sun Ltd,
Silicio Solar, SAU,
Solaria Energia y Medio Ambiente, SA
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare l’impugnazione ricevibile e fondata; |
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annullare l’ordinanza del Tribunale nella causa T-507/13; |
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dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento nella causa T-507/13; e |
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rinviare la causa al Tribunale per una decisione sul merito della domanda di annullamento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente adduce i seguenti argomenti:
Il Tribunale ha commesso un errore nel considerare che la ricorrente non fosse direttamente interessata dalla decisione della Commissione 2013/423/UE (1) perché tale decisione non inciderebbe direttamente sulla situazione giuridica della ricorrente e sarebbe subordinata a misure di esecuzione.
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Il Tribunale ha commesso un errore nel considerare che la decisione della Commissione 2013/423/UE non incidesse direttamente sulla ricorrente perché è stata attuata mediante il regolamento n. 748/2013 (2). Il regolamento n. 748/2013 è un atto confermativo della decisione 2013/423/UE. La ricorrente era pertanto legittimata a impugnare direttamente la decisione 20130/423/UE. |
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La conclusione del Tribunale secondo cui la Decisione 2013/423/UE comporta misure di esecuzione era errata in quanto il Tribunale non ha accertato se la Commissione disponesse di potere discrezionale nell’adozione del Regolamento 748/2013 o se l’applicazione della Decisione 2013/4223/EU nei confronti della ricorrente fosse meramente automatica, com’è è infatti avvenuto nel caso di specie. |
(1) Decisione 2013/423/UE della Commissione, del 2 agosto 2013, che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, GU L 209, pag. 26.
(2) Regolamento n. 748/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 513/2013 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, GU L 209, pag. 1.