8.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 190/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal administratif de Rennes (Francia) il 25 marzo 2015 — Doux SA, Maître Sophie Gautier, in veste di amministratore nell’ambito dell’amministrazione controllata di Doux SA, SCP Valliot-Le Guenevé-Abittbol, nella persona del sig. Valliot, in veste di amministratore nell’ambito dell’amministrazione controllata di Doux SA/Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

(Causa C-141/15)

(2015/C 190/04)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal administratif de Rennes

Parti

Ricorrente: Doux SA, Maître Sophie Gautier, in veste di amministratore nell’ambito dell’amministrazione controllata di Doux SA, SCP Valliot-Le Guenevé-Abittbol, nella persona del sig. Valliot, in veste di amministratore nell’ambito dell’amministrazione controllata di Doux SA

Convenuto: Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

Questioni pregiudiziali

1)

Se la soglia del tenore d’acqua fissata dall’articolo 15 del regolamento (CE) n. 543/2008 (1) e dai suoi allegati VI e VII costituisca un requisito di «qualità sana, leale e mercantile» ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (2) e della sentenza Nowaco Germany GmbH contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas, del 7 settembre 2006;

2)

se il pollame congelato che supera la soglia di tenore d’acqua fissata dall’articolo 15 del regolamento (CE) n. 543/2008 e dai suoi allegati VI e VII, accompagnato da un certificato d’igiene rilasciato dall’autorità competente, possa essere commercializzato nell’Unione in condizioni normali ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 612/2009 e, in tal caso, in quali condizioni;

3)

se il fatto che la soglia di tenore d’acqua resti fissata al 5,1 % in base all’allegato VI del regolamento del 16 giugno 2008 e immutata da diversi decenni, nonostante le presunte modifiche nelle pratiche di allevamento e le critiche mosse da taluni studi scientifici sull’obsolescenza di tale valore limite, sia o meno conforme al diritto dell’Unione europea e, segnatamente, al principio della certezza del giudizio;

4)

se gli allegati VI e VII del regolamento (CE) n. 453/2008 siano sufficientemente precisi per la realizzazione dei controlli previsti dall’articolo 15 del regolamento o se la Francia avesse dovuto definire le «modalità pratiche dei controlli»«per tutte le fasi di commercializzazione», salvo rendere inopponibili i controlli realizzati durante la fase di esportazione dei prodotti;

5)

se le istanze di controanalisi che si applicano, in base al combinato disposto dei paragrafi 2 e 5 dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 543/2008, ai risultati dei controlli nei macelli possano essere estese ai controlli effettuati nella fase di commercializzazione dei prodotti esportati, e ciò in presenza delle parti, in applicazione, segnatamente, dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.


(1)  Regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione del 16 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame (GU L 157, pag. 46).

(2)  Regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione del 7 luglio 2009, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 186, pag. 1).