1.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 178/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia) il 18 dicembre 2014 — ANODE — Association nationale des opérateurs détaillants en énergie/Premier ministre, Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, Commission de régulation de l’énergie, GDF Suez
(Causa C-121/15)
(2015/C 178/08)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d’État
Parti
Ricorrente: ANODE — Association nationale des opérateurs détaillants en énergie
Convenuti: Premier ministre, Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, Commission de régulation de l’énergie, GDF Suez
Questioni pregiudiziali
1) |
Se si debba ritenere che l’intervento di uno Stato membro, consistente nell’imporre all’operatore storico di proporre al consumatore finale la fornitura di gas naturale a tariffe regolamentate, ma che non impedisce al fornitore storico e ai fornitori alternativi di proporre offerte concorrenti a prezzi inferiori a tali tariffe, sia destinato a determinare il livello del prezzo di fornitura del gas naturale al consumatore finale indipendentemente dal libero gioco del mercato e costituisca, per sua stessa natura, un ostacolo alla realizzazione di un mercato del gas naturale concorrenziale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE (1). |
2) |
In caso di risposta positiva alla prima questione, sulla base di quali criteri dovrebbe essere valutata la compatibilità di un siffatto intervento dello Stato sul prezzo di fornitura del gas naturale al consumatore finale con la direttiva 2009/73/CE. In particolare:
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(1) Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211, pag. 94).