1.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 178/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia) il 18 dicembre 2014 — ANODE — Association nationale des opérateurs détaillants en énergie/Premier ministre, Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, Commission de régulation de l’énergie, GDF Suez

(Causa C-121/15)

(2015/C 178/08)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti

Ricorrente: ANODE — Association nationale des opérateurs détaillants en énergie

Convenuti: Premier ministre, Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, Commission de régulation de l’énergie, GDF Suez

Questioni pregiudiziali

1)

Se si debba ritenere che l’intervento di uno Stato membro, consistente nell’imporre all’operatore storico di proporre al consumatore finale la fornitura di gas naturale a tariffe regolamentate, ma che non impedisce al fornitore storico e ai fornitori alternativi di proporre offerte concorrenti a prezzi inferiori a tali tariffe, sia destinato a determinare il livello del prezzo di fornitura del gas naturale al consumatore finale indipendentemente dal libero gioco del mercato e costituisca, per sua stessa natura, un ostacolo alla realizzazione di un mercato del gas naturale concorrenziale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE (1).

2)

In caso di risposta positiva alla prima questione, sulla base di quali criteri dovrebbe essere valutata la compatibilità di un siffatto intervento dello Stato sul prezzo di fornitura del gas naturale al consumatore finale con la direttiva 2009/73/CE.

In particolare:

a)

In quale misura e a quali condizioni l’articolo 106, paragrafo 2, del Trattato, letto in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/73/CE, permette agli Stati membri, intervenendo sul prezzo di fornitura del gas naturale al consumatore finale, di perseguire altri obiettivi, come la sicurezza dell’approvvigionamento e la coesione territoriale, oltre al mantenimento del prezzo della fornitura a un livello ragionevole.

b)

Se l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/73/CE consenta, tenuto conto in particolare degli obiettivi di sicurezza dell’approvvigionamento e di coesione territoriale, l’intervento di uno Stato membro sulla fissazione del prezzo di fornitura del gas naturale fondato sul principio di copertura dei costi completi del fornitore storico, e se i costi destinati ad essere coperti dalle tariffe possano includere altre componenti oltre a quella che rappresenta l’approvvigionamento a lungo termine.


(1)  Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211, pag. 94).