1.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 178/5


Impugnazione proposta il 4 marzo 2015 da Lella Chatziioannou avverso l’ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 16 ottobre 2014, causa T-330/13, Lella Chatziioannou/Commissione e Banca centrale europea

(Causa C-108/15 P)

(2015/C 178/05)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Lella Chatziioannou (rappresentanti: E. Efstathiou, K. Efstathiou e K. Liasidou, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Banca centrale europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza impugnata;

annullare la conclusione del Tribunale di accoglimento dell’eccezione di irricevibilità e, in particolare, la conclusione che «una dichiarazione dell’Eurogruppo non può (…) essere considerata quale atto destinato a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi» e conseguentemente nei confronti della ricorrente e che con la dichiarazione contestata l’Eurogruppo ha «svolto, in modo assai generale, un resoconto di talune misure convenute sul piano politico con la Repubblica di Cipro»;

annullare l’ordinanza impugnata con cui è stata imputata alla Repubblica di Cipro la riduzione di valore dei depositi senza addebitare alcun comportamento, atto o decisione all’Eurogruppo, ai convenuti o a questi ultimi per mezzo dell’Eurogruppo;

annullare la condanna della ricorrente alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce quattro motivi a sostegno della sua impugnazione. In particolare:

1.

L’ordinanza impugnata è viziata da difetto di motivazione ed è stata emessa in base ad un’erronea interpretazione di fatto e di diritto in relazione all’istituzione che ha effettivamente adottato la decisione sulla riduzione di valore dei depositi «bail in».

2.

L’ordinanza impugnata è stata emessa in violazione dei principi generali di diritto, in quanto il Tribunale ha travisato il fatto che, a prescindere dal tipo o dalla forma che ha assunto la decisione contestata dell’Eurogruppo, quest’ultima era, nel caso di specie, un atto impugnabile con ricorso di annullamento.

3.

L’ordinanza impugnata è viziata, in quanto il Tribunale, nell’emettere l’ordinanza, non aveva esaminato il rapporto giuridico e fattuale tra la Commissione europea, la Banca centrale europea e l’Eurogruppo, né aveva esaminato il fatto che, in base al principio di Legal Causation e al criterio del vero responsabile, gli atti dell’Eurogruppo costituivano atti della Banca centrale europea e della Commissione europea, le quali avrebbero dovuto anch’esse agire conformemente al Trattato e ai Protocolli dell’Unione europea, nonché in base al diritto secondario e derivato.

Di conseguenza, il Tribunale non ha esaminato la sostanza degli argomenti e della controversia della ricorrente, respingendo in tal modo erroneamente il ricorso di annullamento.

4.

Una volta accolta la presente impugnazione, la ricorrente non deve essere condannata né alle spese del presente procedimento, né a quelle sostenute in primo grado.