4.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 146/23


Impugnazione proposta il 20 febbraio 2015 dalla Ferriere Nord SpA avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 9 dicembre 2014, causa T-90/10, Ferriere Nord/Commissione

(Causa C-88/15 P)

(2015/C 146/30)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Ferriere Nord SpA (rappresentanti: W. Viscardini, G. Donà, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Voglia la Corte di giustizia:

in via principale, annullare la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 9 dicembre 2014, resa nella causa T-90/10, nella misura in cui ha respinto la domanda principale di Ferriere Nord volta a ottenere l’annullamento totale della decisione della Commissione europea del 30 settembre 2009 C(2009) 7492 definitivo, come modificata e completata dalla decisione della Commissione europea dell’8 dicembre 2009 C(2009) 9912 definitivo;

conseguentemente, annullare le suddette decisioni della Commissione;

in via subordinata, annullare la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 9 dicembre 2014, resa nella causa T-90/10, nella misura in cui ha respinto la domanda subordinata di Ferriere Nord volta a ottenere l’annullamento parziale della decisione della Commissione europea del 30 settembre 2009 C(2009) 7492 definitivo, come modificata e completata dalla decisione della Commissione europea dell’8 dicembre 2009 C(2009) 9912 definitivo, e per l’effetto la riduzione dell’ammenda irrogata;

conseguentemente, annullare parzialmente le suddette decisioni della Commissione e per l’effetto stabilire un’ulteriore riduzione (rispetto a quella già riconosciuta dal Tribunale) della sanzione irrogata.

In ogni caso, con condanna della Commissione europea alle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

I —

Manifesto snaturamento, risultante dagli atti, dei fatti e degli elementi di prova per quanto riguarda l’incompetenza della Commissione a sanzionare Ferriere Nord — Illegittimo mancato accertamento delle palesi contraddizioni nelle motivazioni della decisione della Commissione e vizio di motivazione — Violazione delle regole alla base dell’onere della prova.

II —

Violazione dell’art. 27 del reg. 1/2003 (1) per omessa previa notifica di una nuova «Comunicazione degli addebiti» — Violazione del principio del legittimo affidamento — Manifesto snaturamento, risultante dagli atti, dei fatti e degli elementi di prova — Violazione dei diritti della difesa — Vizio di motivazione — Violazione del diritto all’audizione davanti al Consigliere-auditore.

III —

Violazione del regolamento di procedura interno della Commissione (e, di riflesso, del diritto dell’Unione primario e derivato in materia di multilinguismo) per posteriorità della Relazione finale del Consigliere-auditore nella lingua facente fede rispetto alla decisione adottata dal Collegio dei Commissari il 30 settembre 2009.

IV —

Durata della partecipazione di Ferriere Nord all’intesa — Errori di diritto nella valutazione dei fatti: snaturamento degli elementi di prova — Violazione dei principi generali in materia di onere della prova e in dubio pro reo — Motivazione contradditoria.

V —

Violazione del principio di proporzionalità nella determinazione dell’importo di base dell’ammenda applicata a Ferriere Nord rispetto alla gravità e alla durata dell’intesa — Violazione del principio della parità di trattamento — Vizio di motivazione.

VI —

Manifesto errore di calcolo (o comunque evidente inesattezza) circa la riduzione dell’ammenda riconosciuta a Ferriere Nord — Errato esercizio dei poteri di piena giurisdizione estesa al merito — Vizi di motivazione.

VII —

Illegittimità della maggiorazione dell’importo di base dell’ammenda a titolo di recidiva per violazione dei diritti della difesa.

VIII —

Illegittimità della maggiorazione dell’importo di base dell’ammenda a titolo di recidiva in ragione del tempo trascorso.

IX —

Illegittimità della maggiorazione dell’importo di base dell’ammenda a titolo di recidiva per violazione del principio di proporzionalità.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).