26.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 171/9


Impugnazione proposta il 12 gennaio 2015 da Andreas Eleftheriou, Eleni Eleftheriou e Lilia Papachristofi avverso l’ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 10 novembre 2014, causa T-291/13, Andreas Eleftheriou, Eleni Eleftheriou e Lilia Papachristofi/Commissione europea e Banca centrale europea

(Causa C-9/15 P)

(2015/C 171/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Andreas Eleftheriou, Eleni Eleftheriou e Lilia Papachristofi (rappresentanti: C. Paschalides, Solicitor, A. Paschalides, dikigoros e A. Riza QC)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea e Banca centrale europea

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

accogliere l’impugnazione e respingere le domande delle convenute, condannarle alle spese dinanzi alla Corte e al Tribunale e decidere la causa nel merito.

Motivi e principali argomenti

1.

Nella sua valutazione concernente alcune proposizioni della sua ordinanza il Tribunale ha violato il diritto dell’Unione come di seguito illustrato.

a)

Il fatto che «le funzioni affidate alla Commissione (...) nell’ambito del Trattato MES non implicano alcun potere decisionale proprio e (...) le attività svolte da queste due istituzioni nell’ambito dello stesso Trattato impegnano il solo MES» (1) è stato posto dal Tribunale alla base della sua decisione senza valutare l’impatto della proposizione giuridica accolta al punto 48, secondo la quale la Commissione «non a[veva] ceduto il controllo effettivo del suo ruolo nel processo decisionale di cui all’articolo 136, paragrafo 3, TFUE in applicazione dei poteri, che le sono riconosciuti dall’articolo 17 TUE, di agire in quanto istituzione dell’[Unione] responsabile di garantire la compatibilità con il diritto dell’Unione [degli atti conclusi in virtù del Trattato MES]».

b)

Nella sentenza Pringle (2), sulla quale il Tribunale si è fondato (3), benché la Commissione e la BCE impegnino soltanto il MES (4), la Corte ha osservato inter alia (5) al punto 164 di tale sentenza che «i compiti assegnati alla Commissione dal Trattato MES le consentono, come prevede l’articolo 13, paragrafi 3 e 4, di quest’ultimo, di monitorare la compatibilità con il diritto dell’Unione dei protocolli d’intesa conclusi dal MES» e al punto 174 che «ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, di tale trattato, il protocollo d’intesa negoziato con lo Stato membro che chiede un sostegno alla stabilità deve essere pienamente conforme al diritto dell’Unione».

c)

L’affermazione secondo cui «una domanda di risarcimento proposta nei confronti dell’Unione e fondata sulla sola illegittimità di un atto o di un comportamento che non sia stato adottato da un’istituzione dell’Unione o dai suoi agenti deve essere respinta in quanto irricevibile» (6) è stata formulata senza esaminare gli argomenti contenuti nella replica della ricorrente, che avevano indicato che «(...) la BCE [deve avere] agito in qualità di [istituzione dell’Unione] poiché i MES non potrebbero esercitare legittimamente un controllo effettivo del potere coercitivo ai sensi del diritto dell’Unione per consentire e/o effettuare e/o agire a sostegno di una decisione di ammonimento. Detto potere coercitivo è devoluto esclusivamente alla BCE sotto un controllo effettivo (...) al quale non è possibile rinunciare in forza del diritto dell’Unione».

d)

«[I]l comportamento che si asserisce abbia generato il danno lamentato è costituito da un’omissione della Commissione al momento della firma del protocollo d’intesa. (...) Tuttavia, la firma del protocollo d’intesa è avvenuta dopo la riduzione del valore del deposito della ricorrente (...). Tale riduzione si è verificata, infatti, nel momento in cui è entrato in vigore [il provvedimento del 29 marzo 2013]. Non si può considerare pertanto, che la ricorrente sia riuscita a dimostrare con la certezza necessaria che il danno che essa ritiene di aver subito sia stato effettivamente causato dall’inerzia contestata alla Commissione» (7). Tale proposizione ignora l’argomento della ricorrente esposto al punto 41 dell’ordinanza, secondo cui «sono le condizioni contenute nel [DAF] adottato per [la Repubblica di Cipro] il 26 aprile 2013 e il modo in cui esse sono state imposte dalla Commissione e dalla BCE che hanno causato alla ricorrente il danno per il quale essa intende ottenere un risarcimento ai sensi degli articoli 268 [TFUE] e 340 TFUE». Le modalità con cui sono state imposte comportano la carenza della Commissione nel garantire la conformità della condizionalità al diritto dell’Unione, nonché l’ammonimento della BCE di interrompere la fornitura di euro a Cipro, che costituiscono atti/omissioni che hanno avuto inizio il 15 marzo 2013 e che si sono conclusi con il rispetto della condizionalità il 29 marzo 2013.

e)

Il contenuto del protocollo d’intesa è stato contestato sulla base del fatto che esso faceva riferimento al previo rispetto di una condizionalità che, per ipotesi, è intervenuta prima della diminuzione di valore dei depositi della ricorrente, circostanza che il Tribunale non ha esaminato come parte integrante dell’evoluzione del comportamento.

f)

«Nei casi in cui il comportamento asseritamente all’origine del danno invocato consiste in un’omissione, è in particolare necessario avere la certezza che detto danno sia stato effettivamente causato dall’interza addebitata e che non sia stato provocato da comportamenti distinti da quelli imputati all’istituzione convenuta» (Portela/Commissione) (8). In altri termini, «anche nel caso» (9) in cui la Commissione abbia agito nel rispetto del suo obbligo di garantire che le condizioni fossero conformi al diritto dell’Unione non ci sarebbe stata alcuna differenza, in quanto «la firma del protocollo d’intesa è avvenuta dopo la riduzione del valore del deposito della ricorrente presso la BoC» (10). Ancora una volta il Tribunale non ha esaminato gli argomenti avanzati dalla ricorrente: v., inter alia, lettere d) ed e) supra.

g)

Inoltre e in subordine il Tribunale è incorso in un errore di fatto nel considerare che il protocollo d’intesa sia stato firmato dopo la riduzione dei depositi in tutti i casi. Nel caso della BoC, la riduzione definitiva del valore è avvenuta soltanto dopo la firma del protocollo d’intesa, il 26 aprile 2013, ossia alla fine di giugno del 2013.

2.

Se la Corte dovesse riconoscere che le convenute hanno agito in qualità di istituzioni dell’Unione, la decisione del Tribunale contenuta nei punti da 55 a 60 dell’ordinanza concernente il secondo capo delle conclusioni (diretto all’annullamento) dovrebbe a fortiori essere annullata.


(1)  Punto 45 dell’ordinanza.

(2)  Causa C-370/12 [2012].

(3)  Punto 45 dell’ordinanza.

(4)  Punto 45 dell’ordinanza del 10 novembre 2014.

(5)  V. anche punti 112 e 163.

(6)  Punto 43 dell’ordinanza e causa C-520/12 P.

(7)  Punto 54 dell’ordinanza.

(8)  Causa T-137/07, punto 80.

(9)  Causa T-7/96 Perillo/Commissione.

(10)  Punto 54 dell’ordinanza.