Causa C‑689/15

W.F. Gözze Frottierweberei GmbH
e
Wolfgang Gözze

contro

Verein Bremer Baumwollbörse

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf)

«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articoli 9 e 15 – Deposito del segno fiore di cotone da parte di un’associazione – Registrazione come marchio individuale – Concessione di licenze d’uso di tale marchio ai fabbricanti di prodotti tessili in cotone membri di tale associazione – Domanda di nullità o di decadenza – Nozione di “uso effettivo” – Funzione essenziale di indicazione d’origine»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’8 giugno 2017

  1. Marchio dell’Unione europea–Osservazioni dei terzi e opposizione–Esame dell’opposizione–Prova dell’uso del marchio anteriore–Uso effettivo–Nozione–Apposizione di un marchio individuale su taluni prodotti come marchio di qualità–Inclusione–Presupposti

    [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 9, § 1, b), e 15, § 1]

  2. Marchio dell’Unione europea–Rinuncia, decadenza e nullità–Cause di nullità assoluta–Registrazione contraria all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009–Marchi che possono indurre in errore il pubblico–Nozione–Titolare del marchio che non garantisce, attraverso controlli di qualità periodici presso i suoi licenziatari, la conformità delle aspettative del pubblico riguardo alla qualità associata a tale marchio–Esclusione

    [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, § 1, g), e 52, § 1, a)]

  3. Marchio dell’Unione europea–Marchi collettivi dell’Unione europea–Applicabilità delle disposizioni che disciplinano i marchi collettivi ai marchi individuali–Insussistenza

    (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 66‑74)

  1.  L’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 sul marchio dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che l’apposizione di un marchio individuale dell’Unione europea, da parte del titolare o con il suo consenso, su taluni prodotti quale marchio di qualità non è un uso come marchio rientrante nella nozione di «uso effettivo» ai sensi di tale disposizione. L’apposizione del citato marchio costituisce tuttavia un uso effettivo in tal senso qualora garantisca anche, al tempo stesso, ai consumatori che tali prodotti provengono da un’unica impresa, sotto il controllo della quale tali prodotti sono fabbricati e alla quale può essere attribuita la responsabilità della loro qualità. In quest’ultima ipotesi, il titolare di tale marchio ha il diritto di vietare, in forza dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, l’apposizione da parte di un terzo di un segno simile su prodotti identici, qualora tale apposizione generi un rischio di confusione per il pubblico.

    (v. punto 51, dispositivo 1)

  2.  L’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 207/2009 sul marchio dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che un marchio individuale non può essere dichiarato nullo, sulla base dell’applicazione congiunta di tali disposizioni, a causa del fatto che il titolare del marchio non garantisce, attraverso controlli di qualità periodici presso i suoi licenziatari, la conformità delle aspettative riguardo alla qualità che il pubblico associa a tale marchio.

    (v. punto 57, dispositivo 2)

  3.  L’ambito di applicazione degli articoli da 66 a 74 del regolamento n. 207/2009 sul marchio dell’Unione europea, relativi ai marchi collettivi dell’Unione europea, è esplicitamente limitato, secondo la formulazione dell’articolo 66, paragrafo 1, di tale regolamento, ai marchi così designati all’atto del deposito.

    Tale delimitazione dell’applicabilità dei citati articoli deve essere rigorosamente rispettata, nei limiti in cui le norme introdotte da questi ultimi, come quelle previste dall’articolo 67 del citato regolamento relativamente al regolamento d’uso del marchio, vanno di pari passo, fin dalla domanda di registrazione, con detta designazione esplicita del marchio di cui si chiede la registrazione in quanto marchio collettivo. Un’applicazione per analogia di tali norme ai marchi individuali dell’Unione europea non è, pertanto, proponibile.

    Pertanto, il regolamento n. 207/2009 deve essere interpretato nel senso che le sue disposizioni relative ai marchi collettivi dell’Unione europea non possono essere applicate per analogia ai marchi individuali dell’Unione europea.

    (v. punti 59‑61, dispositivo 3)