Causa C‑679/15

Ultra-Brag AG

contro

Hauptzollamt Lörrach

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden‑Württemberg)

«Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Nascita dell’obbligazione doganale a seguito dell’introduzione irregolare di merci – Nozione di debitore – Lavoratore dipendente di una persona giuridica all’origine dell’introduzione irregolare – Accertamento di una manovra fraudolenta o negligenza manifesta»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 gennaio 2017

  1. Unione doganale–Nascita dell’obbligazione doganale a seguito dell’introduzione irregolare di merci–Nozione di debitore–Datore di lavoro della persona che ha proceduto all’introduzione–Dipendente che non sia il legale rappresentante del datore di lavoro–Inclusione–Presupposto–Dipendente che abbia agito nell’ambito delle sue attribuzioni in nome e per conto del datore di lavoro

    (Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 202, § 3)

  2. Unione doganale–Nascita dell’obbligazione doganale a seguito dell’introduzione irregolare di merci–Eccezione–Violazioni non implicanti una manovra fraudolenta o una negligenza manifesta–Accertamento di una manovra fraudolenta o negligenza manifesta–Imputazione al datore di lavoro del comportamento dei dipendenti che, agendo nell’ambito delle rispettive attribuzioni a nome e per conto del datore di lavoro, hanno proceduto all’introduzione

    (Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 212 bis)

  1.  L’articolo 202, paragrafo 3, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, deve essere interpretato nel senso che una persona giuridica, il cui dipendente, che non è il suo rappresentante legale, è all’origine dell’introduzione irregolare di una merce nel territorio doganale dell’Unione, può essere considerata come debitrice dell’obbligazione doganale sorta da tale introduzione, allorché detto dipendente ha introdotto la merce di cui trattasi rispettando l’ambito dei compiti affidati dal suo datore di lavoro ed eseguendo gli ordini impartiti, a tal fine, da un altro dipendente di quest’ultimo, abilitato a tale riguardo nell’ambito delle proprie funzioni, e ha così agito nel quadro delle proprie attribuzioni, in nome e per conto del suo datore di lavoro.

    (v. punto 34, dispositivo 1)

  2.  L’articolo 212 bis del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 1791/2006, deve essere interpretato nel senso che, perché si configuri, con riguardo a un datore di lavoro, persona giuridica, una manovra fraudolenta o una negligenza manifesta ai sensi di tale articolo, occorre fare riferimento non già esclusivamente al datore di lavoro stesso, ma altresì imputare a quest’ultimo il comportamento del dipendente o dei dipendenti che, pur rispettando l’ambito dei compiti affidati dal loro datore di lavoro in modo da aver agito nel quadro delle proprie rispettive attribuzioni in nome e per conto del medesimo, sono stati all’origine dell’introduzione irregolare di merci.

    (v. punto 41, dispositivo 2)