Causa C‑661/15

X BV

contro

Staatssecretaris van Financiën

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden)

«Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Codice doganale comunitario – Articolo 29 – Importazione di veicoli – Determinazione del valore in dogana – Articolo 78 – Revisione della dichiarazione – Articolo 236, paragrafo 2 – Rimborso dei dazi all’importazione – Termine di tre anni – Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Articolo 145, paragrafi 2 e 3 – Rischio di difettosità – Termine di dodici mesi – Validità»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 ottobre 2017

  1. Unione doganale–Tariffa doganale comune–Valore in dogana–Valore di transazione–Determinazione–Merci che presentano difetti apparsi dopo l’immissione in libera pratica delle medesime–Considerazione dei successivi rimborsi effettuati dal venditore in applicazione di un obbligo contrattuale di garanzia–Nozione di merci difettose–Interpretazione–Considerazione del contesto e del senso abituale dei termini

    (Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 29, §§ 1 e 3; regolamento della Commissione n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 444/2004, art. 145, § 2)

  2. Unione doganale–Tariffa doganale comune–Valore in dogana–Valore di transazione–Determinazione–Merci che presentano difetti apparsi dopo l’immissione in libera pratica delle medesime–Considerazione dei successivi rimborsi effettuati dal venditore in applicazione di un obbligo contrattuale di garanzia–Nozione di merci difettose–Merce che presenta un rischio, connesso alla fabbricazione, di diventare difettosa con l’uso–Inclusione

    (Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 29, §§ 1 e 3; regolamento della Commissione n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 444/2004, art. 145, § 2)

  3. Unione doganale–Tariffa doganale comune–Valore in dogana–Valore di transazione–Determinazione–Merci che presentano difetti apparsi dopo l’immissione in libera pratica delle medesime–Considerazione delle variazioni di prezzo delle merci–Presupposto–Variazione avvenuta entro un termine di dodici mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci–Incompatibilità con il codice doganale comunitario–Invalidità dell’articolo 145, paragrafo 3, del regolamento n. 2454/93

    (Regolamento del Consiglio n. 2913/92, artt. 29, 78 e 236, § 2; regolamento della Commissione n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 444/2002, art. 145, § 3)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 25-27)

  2.  L’articolo 145, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 444/2002 della Commissione, dell’11 marzo 2002, in combinato disposto con l’articolo 29, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che include una situazione, come quella di cui al procedimento principale, in cui sia accertato che, al momento dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica per una merce, sussiste un rischio, connesso alla fabbricazione, che tale merce divenga difettosa con l’uso, e in cui per questo motivo il venditore, in adempimento di un obbligo contrattuale di garanzia nei confronti dell’acquirente, concede a quest’ultimo una riduzione del prezzo sotto forma di un rimborso delle spese sostenute dall’acquirente per modificare la merce in modo tale da escludere il suddetto rischio.

    (v. punto 40, dispositivo 1)

  3.  L’articolo 145, paragrafo 3, del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 444/2002, prevedendo un termine di dodici mesi a decorrere dall’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica delle merci entro il quale deve aver luogo la modifica del prezzo effettivamente pagato o da pagare, è invalido.

    Occorre infatti ricordare, come risulta dai punti 34 e 35 della presente sentenza, che l’articolo 29 del codice doganale stabilisce la norma generale secondo cui il valore in dogana delle merci importate deve corrispondere al loro valore di transazione, vale a dire al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci, e che tale norma generale è stata oggetto di una precisazione all’articolo 145, paragrafo 2, del regolamento di applicazione.

    Dalla sentenza del 19 marzo 2009, Mitsui & Co. Deutschland (C‑256/07, EU:C:2009:167, punto 36), risulta che l’articolo 145, paragrafi 2 e 3, del regolamento di applicazione, come introdotto dal regolamento n. 444/2002, non si applica a situazioni sorte anteriormente all’entrata in vigore di quest’ultimo regolamento, poiché tale disposizione rimetterebbe in discussione il legittimo affidamento degli operatori economici interessati. La Corte ha ritenuto che così fosse, in quanto le autorità doganali competenti applicavano il termine generale di tre anni previsto all’articolo 236, paragrafo 2, del codice doganale in caso di modifica, dopo l’importazione, del valore di transazione delle merci a causa della loro difettosità, per determinare il loro valore in dogana.

    Orbene, l’articolo 145, paragrafo 3, del regolamento di applicazione prevede che la modifica del prezzo conformemente al paragrafo 2 di tale articolo possa essere presa in considerazione, ai fini della determinazione del valore in dogana, solo se ha luogo entro un termine di dodici mesi a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica. Di conseguenza, se una modifica siffatta del prezzo interviene una volta trascorso il termine di dodici mesi previsto al suddetto articolo 145, paragrafo 3, il valore in dogana delle merci importate non corrisponderà al valore di transazione delle medesime ai sensi dell’articolo 29 del codice doganale e non potrà più essere rettificato.

    Si deve inoltre ricordare che l’articolo 78 del codice doganale consente alle autorità doganali di procedere alla revisione della dichiarazione in dogana su richiesta del dichiarante presentata dopo aver concesso lo svincolo delle merci e, se del caso, di rimborsare l’eccedenza qualora i dazi all’importazione pagati dal dichiarante siano superiori a quelli legalmente dovuti al momento del loro pagamento. Tale rimborso può essere effettuato in applicazione dell’articolo 236 del codice doganale se le condizioni enunciate da tale disposizione sono soddisfatte, vale a dire, in particolare, se è rispettato il termine, in linea di principio di tre anni, previsto per la presentazione della domanda di rimborso (v., in tal senso, sentenza del 20 ottobre 2005, Overland Footwear, C‑468/03, EU:C:2005:624, punti 5354).

    A tale riguardo, la Corte ha statuito che l’articolo 78 del codice doganale si applica alle modifiche che possono essere apportate agli elementi presi in considerazione per la determinazione del valore in dogana e, di conseguenza, dei dazi all’importazione. Pertanto, una modifica del valore in dogana risultante dalla natura «difettosa» delle merci importate, ai sensi dell’articolo 145, paragrafo 2, del regolamento d’applicazione, può essere attuata mediante una revisione della dichiarazione doganale ai sensi dell’articolo 78 del codice doganale.

    Ne consegue, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 62 delle sue conclusioni, che, ai sensi dell’articolo 29 del codice doganale, in combinato disposto con gli articoli 78 e 236, paragrafo 2, di tale codice, il debitore potrebbe ottenere il rimborso dei dazi all’importazione, in proporzione alla riduzione del valore in dogana risultante dall’applicazione dell’articolo 145, paragrafo 2, del regolamento d’applicazione, fino alla scadenza di un termine di tre anni a decorrere dalla notifica di tali dazi al debitore.

    Orbene, l’articolo 145, paragrafo 3, di tale regolamento riduce tale possibilità a un termine di dodici mesi, dal momento che la modifica del valore in dogana risultante da un’applicazione dell’articolo 145, paragrafo 2, di tale regolamento può essere presa in considerazione solo se la modifica del prezzo ha luogo entro tale termine di dodici mesi.

    Ne consegue che l’articolo 145, paragrafo 3, del regolamento d’applicazione è contrario all’articolo 29 del codice doganale, in combinato disposto con gli articoli 78 e 236, paragrafo 2, di tale codice.

    (V. punti 57-59, 61-66, dispositivo 2)