Causa C‑641/15

Verwertungsgesellschaft Rundfunk GmbH

contro

Hettegger Hotel Edelweiss GmbH

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Handelsgericht Wien)

«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Direttiva 2006/115/CE – Articolo 8, paragrafo 3 – Diritto esclusivo degli organismi di radiodiffusione – Comunicazione al pubblico – Luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto d’ingresso – Comunicazione di emissioni mediante apparecchi televisivi installati nelle camere d’albergo»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 febbraio 2017

Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2006/115 – Diritto di noleggio e di prestito di opere tutelate – Radiodiffusione e comunicazione al pubblico – Diritto esclusivo degli organismi di radiodiffusione – Comunicazione al pubblico effettuata in luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto d’ingresso – Nozione – Comunicazione delle emissioni mediante apparecchi televisivi installati nelle camere d’albergo – Esclusione

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/115, art. 8, § 3)

L’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, dev’essere interpretato nel senso che la comunicazione di emissioni radiotelevisive tramite apparecchi televisivi installati nelle camere di un albergo non costituisce una comunicazione effettuata in un luogo accessibile al pubblico mediante pagamento di un diritto d’ingresso.

È giocoforza constatare che, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 26 a 30 delle sue conclusioni, il prezzo di una camera d’albergo, così come il prezzo di un servizio di ristorazione, non è un diritto d’ingresso specificamente richiesto come corrispettivo di una comunicazione al pubblico di un’emissione televisiva o radiofonica, ma costituisce principalmente il corrispettivo di un servizio di alloggio, cui si aggiungono, a seconda della categoria dell’albergo, determinati servizi supplementari, quali la comunicazione di emissioni radiotelevisive mediante apparecchi di ricezione installati nelle camere, che, normalmente, sono indistintamente compresi nel prezzo del pernottamento.

Pertanto, sebbene la distribuzione di un segnale mediante apparecchi televisivi e radiofonici installati nelle camere di un albergo costituisca una prestazione di servizi supplementare avente un’influenza sullo standing dell’albergo e quindi sul prezzo della camera, come rilevato dalla Corte nelle sue sentenze del 7 dicembre 2006, SGAE (C‑306/05, EU:C:2006:764, punto 44), e del 15 marzo 2012, Phonographic Performance (Ireland) (C‑162/10, EU:C:2012:141, punto 44), nel contesto dell’esame relativo all’esistenza di un atto di comunicazione al pubblico ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 e dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 non si può considerare che tale prestazione supplementare sia offerta in un luogo accessibile al pubblico mediante il pagamento di un diritto d’ingresso ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, di quest’ultima direttiva.

Di conseguenza, la comunicazione al pubblico delle emissioni radiotelevisive mediante apparecchi radiofonici e televisivi installati nelle camere di un albergo non rientra nell’ambito di applicazione del diritto esclusivo degli organismi di radiodiffusione previsto all’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2006/115.

(v. punti 24‑27 e dispositivo)