Causa C‑633/15

London Borough of Ealing

contro

Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

[domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber)]

«Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Esenzioni delle prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport – Articolo 133 – Esclusione dell’esenzione in caso di rischio di distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all’IVA – Prestazioni di servizi effettuate da parte di enti di diritto pubblico senza fini di lucro»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 luglio 2017

  1. Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Esenzioni–Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico–Prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica–Esclusione dell’esenzione in caso di rischio di distorsioni della concorrenza–Enti di diritto pubblico che forniscono tali prestazioni–Normativa nazionale che prevede l’applicazione di tale esclusione a detti enti di diritto pubblico–Ammissibilità

    [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 132, § 1, m), e 133, §§ 1 e 2, d)]

  2. Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Esenzioni–Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico–Prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica–Esclusione dell’esenzione in caso di rischio di distorsioni della concorrenza–Enti di diritto pubblico senza fini di lucro che forniscono tali prestazioni–Normativa nazionale che prevede l’applicazione di tale esclusione unicamente agli enti di diritto pubblico senza fini di lucro–Inammissibilità

    [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 132, § 1, m), e 133, §§ 1 e 2, d)]

  1.  L’articolo 133, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro che subordini all’osservanza della condizione prevista all’articolo 133, primo comma, lettera d), di detta direttiva la concessione dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) a enti di diritto pubblico che forniscono prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica, ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della stessa direttiva, pur se, da un lato, al 1o gennaio 1989, il suddetto Stato membro non assoggettava tutte le predette prestazioni di servizi all’IVA e, dall’altro, le prestazioni di servizi considerate non erano esenti da IVA prima che fosse imposta l’osservanza della condizione in esame.

    (v. punto 26, dispositivo 1)

  2.  L’articolo 133, secondo comma, della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, nella parte in cui subordina all’osservanza della condizione prevista all’articolo 133, primo comma, lettera d), di tale direttiva la concessione dell’esenzione dall’IVA agli enti di diritto pubblico senza fini di lucro che forniscono prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica, ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), di detta direttiva, senza applicare la stessa condizione anche agli organismi senza fini di lucro diversi dagli enti di diritto pubblico che effettuano siffatte prestazioni di servizi.

    (v. punto 33, dispositivo 2)