Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 18 gennaio 2017 –
Toshiba / Commissione

(causa C‑623/15 P) ( 1 )

«Impugnazione – Intese – Mercato mondiale dei tubi catodici per schermi di televisori e computer – Accordi e pratiche concordate in materia di prezzi, di ripartizione dei mercati e dei clienti e di limitazione della produzione – Nozione di “unità economica” tra due società – Nozione di “influenza determinante” – Controllo congiunto da parte di due società controllanti – Snaturamento di elementi di prova»

1. 

Impugnazione–Motivi d’impugnazione–Motivazione insufficiente–Ricevibilità

(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

(v. punto 42)

2. 

Ricorso di annullamento–Competenza del giudice dell’Unione–Sostituzione della motivazione di una decisione di un’istituzione–Inammissibilità

(Artt. 263 TFUE e 264 TFUE)

(v. punto 43)

3. 

Concorrenza–Regole dell’Unione–Infrazioni–Imputazione–Società controllante e sue controllate–Unità economica–Criteri di valutazione–Esercizio di un’influenza determinante sul comportamento della controllata che può dedursi da un insieme di indizi relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici con la sua controllante

(Art. 101, § 1, TFUE)

(v. punti 45‑47, 66, 78)

4. 

Concorrenza–Regole dell’Unione–Infrazioni–Imputazione–Società controllante e sue controllate–Unità economica–Controllo congiunto da parte di due società controllanti indipendenti–Responsabilità in solido delle società controllanti per il comportamento illecito della loro controllata comune

(Art. 101, § 1, TFUE)

(v. punti 48‑51)

5. 

Concorrenza–Intese–Pratica concordata–Prova dell’infrazione–Onere della prova

(Art. 101, § 1, TFUE)

(v. punto 52)

6. 

Impugnazione–Motivi d’impugnazione–Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori–Irricevibilità–Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori–Esclusione, salvo il caso di snaturamento–Motivo vertente sullo snaturamento dei fatti–Necessità di indicare in modo preciso gli elementi snaturati e di dimostrare gli errori di analisi che hanno condotto a tale snaturamento

[Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d)]

(v. punto 54)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Toshiba Corp. è condannata alle spese.


( 1 ) GU C 27 del 25.1.2016.