Causa C‑605/15

Minister Finansów

contro

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny)

«Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 132, paragrafo 1, lettera f) – Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico – Esenzione delle prestazioni di servizi fornite da associazioni autonome di persone ai loro membri – Applicabilità nel settore delle assicurazioni»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 settembre 2017

Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico – Prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un’attività esente al fine di rendere servizi ai loro membri – Ambito di applicazione – Attività economica nel settore delle assicurazioni – Esclusione

[Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 132, § 1, f)]

L’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che l’esenzione prevista in tale disposizione riguarda unicamente le associazioni autonome di persone i cui membri esercitano un’attività di interesse pubblico menzionata nell’articolo 132 della medesima direttiva e che, pertanto, i servizi forniti dalle associazioni autonome di persone i cui membri esercitano un’attività economica nel settore assicurativo che non costituisce un’attività siffatta di interesse pubblico non beneficiano di tale esenzione.

(v. punto 40 e dispositivo)