Causa C‑584/15

Glencore Céréales France

contro

Établissement national des produits de l’agriculture e de la mer (FranceAgriMer)

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Tribunal administratif de Melun)

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea – Articolo 3 – Regolamento (CEE) n. 3665/87 – Articolo 11 – Recupero di una restituzione all’esportazione indebitamente versata – Regolamento (CEE) n. 3002/92 – Articolo 5 bis – Cauzione indebitamente svincolata – Interessi dovuti – Termine di prescrizione – Dies a quo del termine – Interruzione del termine – Limite massimo – Termine più ampio – Applicazione»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 marzo 2017

  1. Risorse proprie dell’Unione europea–Regolamento relativo alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione–Perseguimento delle irregolarità–Termine di prescrizione–Applicabilità al recupero di crediti da interessi relativi a somme indebitamente percepite

    (Regolamento del Consiglio n. 2988/95, artt. 3, § 1, e 4, §§ 1 e 2; regolamenti della Commissione n. 3665/87, come modificato dal regolamento n. 495/97, art. 11, § 3, e n. 3002/92, come modificato dal regolamento n. 770/96, art. 5 bis)

  2. Risorse proprie dell’Unione europea–Regolamento relativo alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione–Irregolarità permanente o ripetuta–Nozione–Operatore che sia debitore di un credito da interessi relativi a somme indebitamente percepite–Esclusione

    (Regolamento del Consiglio n. 2988/95, art. 1, § 2; regolamenti della Commissione n. 3665/87, come modificato dal regolamento n. 495/97, art. 11, § 3, e n. 3002/92, come modificato dal regolamento n. 770/96, art. 5 bis)

  3. Risorse proprie dell’Unione europea–Regolamento relativo alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione–Perseguimento delle irregolarità–Termine di prescrizione–Applicabilità al recupero di crediti da interessi relativi a somme indebitamente percepite–Dies a quo–Data della commissione dell’irregolarità

    (Regolamento del Consiglio n. 2988/95, artt. 1, § 2, e 3, § 1, comma 1)

  4. Risorse proprie dell’Unione europea–Regolamento relativo alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione–Perseguimento delle irregolarità–Termine di prescrizione–Limite massimo–Applicabilità al recupero di crediti da interessi relativi a somme indebitamente percepite–Insussistenza di una decisione da parte dell’autorità competente sul recupero di tali crediti entro il termine applicabile, nonostante la sua domanda, presentata entro tale termine, diretta al recupero delle somme indebitamente percepite–Decadenza

    (Regolamento del Consiglio n. 2988/95, artt. 3, § 1, comma 4, e 6, § 1)

  5. Risorse proprie dell’Unione europea–Regolamento relativo alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione–Perseguimento delle irregolarità–Termine di prescrizione–Applicabilità di termini di prescrizione nazionali più ampi–Presupposto–Rispetto dei principi di certezza del diritto e di proporzionalità–Termine di cinque anni–Ammissibilità

    (Regolamento del Consiglio n. 2988/95, art. 3, §§ 1 e 3)

  1.  L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità [europee], dev’essere interpretato nel senso che il termine di prescrizione previsto da tale disposizione è applicabile al recupero di crediti da interessi, come quelli oggetto del procedimento principale, dovuti in forza dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) n. 495/97 della Commissione, del 18 marzo 1997, e dell’articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell’utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall’intervento, come modificato dal regolamento (CE) n. 770/96 della Commissione, del 26 aprile 1996.

    Nella specie, è pacifico che i titoli di riscossione controversi nel procedimento principale, emessi dall’autorità amministrativa competente ai fini del recupero degli aiuti e degli importi indebitamente percepiti dalla Glencore a causa delle irregolarità commesse da quest’ultima, sono stati adottati sul fondamento dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 3665/87, per quanto riguarda l’orzo da birra sfuso, e dell’articolo 5 bis del regolamento n. 3002/92 per quanto riguarda il frumento tenero d’intervento. Emerge, inoltre, dal fascicolo di cui dispone la Corte che il titolo di riscossione relativo al rimborso degli interessi che si aggiungono a tali aiuti e a tali importi è stato anch’esso adottato sul fondamento di tali disposizioni. A tale proposito occorre rilevare che le citate disposizioni prevedono espressamente che il rimborso degli aiuti e degli importi indebitamente percepiti dall’operatore interessato è aumentato di interessi, i quali sono calcolati sulla base di tali aiuti e di tali importi, in funzione del tempo trascorso tra il momento della loro percezione e quello del loro rimborso. L’articolo 5 bis, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3002/92 precisa, a tale proposito, che il ricevimento da parte delle autorità competenti della somma così calcolata costituisce recupero del vantaggio economico indebitamente versato all’operatore interessato. Quindi, i titoli di riscossione oggetto del procedimento principale sono qualificabili come «misure amministrative», ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 2988/95, sia per la parte in cui riguardano il capitale principale, sia per quella relativa agli interessi, dato che tali titoli contribuiscono, congiuntamente, alla revoca del vantaggio indebitamente ottenuto dall’operatore interessato. Ne consegue che il termine di prescrizione previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento è applicabile in circostanze come quelle della controversia principale.

    (v. punti 28‑31, 33, dispositivo 1)

  2.  L’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 2988/95 dev’essere interpretato nel senso che il fatto che un operatore sia debitore di crediti da interessi, come quelli oggetto del procedimento principale, non costituisce un’«irregolarità permanente o ripetuta», ai sensi di tale disposizione. Si deve considerare che siffatti crediti derivino dalla stessa irregolarità, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95, che ha dato origine al recupero degli aiuti e degli importi indebitamente percepiti che costituiscono i crediti principali.

    Occorre, infatti, rammentare che si verifica un’irregolarità, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/95, in presenza di due condizioni, cioè se ricorrono un’azione o un’omissione di un operatore economico contraria al diritto dell’Unione e un pregiudizio, attuale o potenziale, arrecato al bilancio dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2015, Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export, C‑59/14, EU:C:2015:660, punto 24). Per quanto riguarda la condizione attinente all’esistenza di una violazione del diritto dell’Unione, emerge dall’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 3665/87 e dall’articolo 5 bis del regolamento n. 3002/92 che la stessa violazione di una disposizione di diritto dell’Unione origina sia il recupero delle somme indebitamente percepite a causa di tale violazione sia la riscossione di interessi su tali somme, che contribuiscono congiuntamente alla revoca del vantaggio economico indebitamente concesso all’operatore interessato. Per quanto riguarda la condizione attinente all’esistenza di un pregiudizio, attuale o potenziale, arrecato al bilancio dell’Unione, si deve indicare, come rilevato dall’avvocato generale, sostanzialmente, nei paragrafi 51 e 60 delle sue conclusioni, che gli interessi previsti dall’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 3665/87 e dall’articolo 5 bis del regolamento n. 3002/92 costituiscono interessi compensatori destinati a riflettere il valore attualizzato del «pregiudizio», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/95, tra la data della sua realizzazione e quella del rimborso dell’importo effettivo dello stesso da parte dell’operatore interessato.

    Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dal governo francese, nell’ambito di una violazione delle disposizioni dei regolamenti nn. 3665/87 e 3002/92, un’irregolarità, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/95, dà luogo alla revoca del vantaggio economico indebitamente concesso all’operatore interessato, il quale è costituito, conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 3665/87 e all’articolo 5 bis del regolamento n. 3002/92, dagli aiuti o dagli importi indebitamente percepiti da quest’operatore, aumentati degli interessi previsti in tali articoli.

    (v. punti 38‑42, dispositivo 2)

  3.  L’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95 deve essere interpretato nel senso che, relativamente ad azioni giudiziarie sfocianti nell’adozione di misure amministrative volte al recupero di crediti da interessi, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, il termine di prescrizione previsto da tale articolo 3, paragrafo 1, primo comma, decorre dalla data in cui è stata commessa l’irregolarità che ha dato origine al recupero degli aiuti e degli importi indebiti sulla base dei quali sono calcolati tali interessi, vale a dire dalla data dell’elemento costitutivo di tale irregolarità, vale a dire, a seconda dei casi, l’atto o l’omissione, oppure il pregiudizio, sopraggiunto per ultimo.

    Spetta comunque al giudice del rinvio, il quale dispone della piena conoscenza dei fatti oggetto del procedimento principale, determinare se, nel caso di specie, il vantaggio in esame sia stato definitivamente concesso prima dell’atto o dell’omissione costitutivi della violazione del diritto dell’Unione. In caso affermativo, il termine di prescrizione delle azioni giudiziarie volte al recupero dei crediti costituiti dagli interessi di cui trattasi decorre a partire da tale atto o da tale omissione. Qualora invece emergesse che tale vantaggio sia stato concesso successivamente al citato atto o alla citata omissione, il dies a quo corrisponderebbe alla data della concessione del citato vantaggio e, pertanto, al giorno corrispondente al dies a quo del calcolo dei citati interessi.

    (v. punti 50, 51, dispositivo 3)

  4.  L’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento n. 2988/95 dev’essere interpretato nel senso che, relativamente ad azioni giudiziarie sfocianti nell’adozione di misure amministrative volte al recupero di interessi, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, la prescrizione è acquisita alla scadenza del termine di cui a tale articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, qualora, entro tale termine, l’autorità competente, pur avendo chiesto il rimborso degli aiuti o degli importi indebitamente percepiti dall’operatore interessato, non ha adottato alcuna decisione in merito a tali interessi.

    Quindi, fatta salva l’ipotesi di una sospensione del procedimento amministrativo, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95, gli atti istruttori o volti al perseguimento dell’irregolarità adottati dall’autorità competente e portati a conoscenza della persona interessata, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, di tale regolamento, non comportano l’effetto di interrompere il termine previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del medesimo regolamento (v., in tal senso, sentenza dell’11 giugno 2015, Pfeifer & Langen, C‑52/14, EU:C:2015:381, punto 72). Ne consegue che, relativamente ad irregolarità come quelle oggetto del procedimento principale, l’autorità competente ha il dovere di adottare i provvedimenti amministrativi volti al recupero del vantaggio economico indebitamente accordato comunque entro il termine previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento n. 2988/95. Pertanto, in una situazione come quella controversa in via principale, nella quale l’autorità competente ha chiesto, inizialmente, il rimborso dei crediti principali, prima di chiedere, successivamente, il rimborso degli interessi, supponendo che siano stati adottati atti tali da interrompere la prescrizione relativa a tali interessi, detta autorità aveva l’obbligo di adottare la sua decisione in merito al rimborso dei citati interessi entro il termine previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento n. 2988/95.

    (v. punti 56, 57, 59, 61, dispositivo 4)

  5.  L’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95 dev’essere interpretato nel senso che un termine di prescrizione, previsto dal diritto nazionale, più ampio di quello previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento, può essere applicato, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, per quanto riguarda il recupero di crediti sorti prima della data di entrata in vigore di tale termine e non ancora prescritti in applicazione di quest’ultima disposizione.

    Inoltre, anche se, come emerge dal punto 64 della presente sentenza, gli Stati membri mantengono un ampio potere discrezionale per determinare un termine di prescrizione più ampio, tali Stati devono tuttavia rispettare i principi generali del diritto dell’Unione, in particolare i principi di certezza del diritto e di proporzionalità. Per quanto riguarda il principio di certezza del diritto, come emerge dalla giurisprudenza della Corte in materia penale, in linea di principio gli Stati membri possono procedere ad un prolungamento dei termini di prescrizione quando i fatti addebitati non si siano mai prescritti (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2015, Taricco e a., C‑105/14, EU:C:2015:555, punto 57). Relativamente al principio di proporzionalità, occorre rilevare che l’applicazione di un termine di prescrizione nazionale più ampio, come quello previsto dall’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95 per perseguire le irregolarità, ai sensi di tale regolamento, non deve eccedere manifestamente quanto necessario per conseguire l’obiettivo di tutela degli interessi finanziari dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 17 settembre 2014, Cruz & Companhia, C‑341/13, EU:C:2014:2230, punto 59 e la giurisprudenza ivi citata). Relativamente ad un termine di prescrizione di cinque anni, come quello previsto dall’articolo 2224 del code civil, nella sua versione risultante dalla loi n. 2008-561, occorre rilevare che esso è maggiore di un solo anno rispetto a quello previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95. Pertanto, un siffatto termine non eccede quanto necessario per consentire alle autorità nazionali di perseguire le irregolarità arrecanti pregiudizio al bilancio dell’Unione ed è conforme al requisito di proporzionalità.

    (v. punti 72‑74, 76, dispositivo 5)