Causa C‑570/15

X

contro

Staatssecretaris van Financiën

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden)

«Rinvio pregiudiziale – Applicazione dei regimi di sicurezza sociale – Lavoratori migranti – Determinazione della normativa applicabile – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Articolo 14, paragrafo 2, lettera b), i) – Persona che di norma esercita un’attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri – Persona che esercita un’attività subordinata in uno Stato membro e svolge una parte della sua attività nel suo Stato membro di residenza»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 settembre 2017

Previdenza sociale – Normativa da applicare – Articolo 14, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1408/71 – Persona che di norma esercita un’attività subordinata in più Stati membri – Nozione – Persona impiegata in uno Stato membro e residente in un altro Stato membro, nel cui territorio ha svolto una parte di tale attività subordinata pari al 6,5% delle sue ore lavorative durante l’anno trascorso – Esclusione

[Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 14, § 2, lett. b), i)]

L’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), i), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 592/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, deve essere interpretato nel senso che una persona, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che esercita un’attività subordinata per un datore di lavoro stabilito nel territorio di uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro nel quale ha svolto, durante l’anno trascorso, parte di tale attività subordinata corrispondente al 6,5% delle sue ore lavorative, senza che ciò sia stato oggetto di un previo accordo con il suo datore di lavoro, non deve essere considerata una persona che di norma esercita un’attività subordinata nel territorio di due Stati membri, ai sensi di tale disposizione.

Da tale disposizione, che deroga alla regola generale di collegamento allo Stato membro d’impiego, risulta che l’applicazione della disposizione stessa è subordinata alla condizione che l’interessato di norma eserciti un’attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri.

Orbene, siffatta condizione presuppone che la persona interessata svolga abitualmente attività significative nel territorio di due o più Stati membri (v., per analogia, sentenza del 30 marzo 2000, Banks e a., C‑178/97, EU:C:2000:169, punto 25).

A tale riguardo, il fatto che la persona interessata eserciti attività meramente occasionali nel territorio di uno Stato membro non può essere preso in considerazione ai fini dell’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), i), del regolamento n. 1408/71.

Al fine di valutare se si debba ritenere che una persona eserciti di norma un’attiva subordinata nel territorio di due o più Stati membri o, al contrario, se si tratti di attività ripartite nel territorio di più Stati membri in modo meramente occasionale, occorre prendere in considerazione, in particolare, la durata dei periodi di attività e la natura del lavoro subordinato come definite nei documenti contrattuali, nonché, eventualmente, le reali attività esercitate (v., in tal senso, sentenze del 12 luglio 1973, Hakenberg, 13/73, EU:C:1973:92, punto 20, nonché del 4 ottobre 2012, Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe, C‑115/11, EU:C:2012:606, punto 44).

(v. punti 18-21, 29 e dispositivo)