Causa C‑568/15

Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV

contro

comtech GmbH

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Stuttgart)

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Articolo 21 – Comunicazione telefonica – Predisposizione da parte del professionista di una linea telefonica affinché il consumatore possa contattarlo in merito a un contratto concluso – Divieto di applicare una tariffa superiore alla tariffa di base – Nozione di “tariffa di base”»

Massime – Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 2 marzo 2017

Tutela dei consumatori – Contratti conclusi con i consumatori – Direttiva 2011/83 – Comunicazione telefonica – Predisposizione da parte del professionista di una linea telefonica affinché il consumatore possa contattarlo in merito a un contratto concluso – Costo di una chiamata verso tale linea telefonica – Nozione di tariffa di base – Costo superiore al costo di una chiamata verso un numero fisso o verso un numero di cellulare standard – Esclusione – Realizzazione o meno di profitti da parte del professionista mediante tale linea telefonica – Irrilevanza

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/83, art. 21)

La nozione di «tariffa di base», di cui all’articolo 21 della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dev’essere interpretata nel senso che il costo di una chiamata relativa a un contratto concluso, effettuata su una linea di assistenza telefonica gestita da un professionista, non può eccedere il costo di una chiamata verso un numero fisso geografico o verso un numero di cellulare standard. Purché tale limite sia rispettato, la circostanza che il professionista interessato realizzi o meno profitti mediante tale linea di assistenza telefonica è priva di pertinenza.

Infatti, un’interpretazione della nozione di «tariffa di base» nel senso che i professionisti sarebbero autorizzati a fatturare tariffe superiori a quella di una chiamata standard verso un numero fisso geografico o verso un numero di cellulare, dissuaderebbe i consumatori dall’utilizzare una linea telefonica di assistenza per ottenere informazioni relative al contratto concluso o far valere i loro diritti riguardo, in particolare, alla garanzia o al recesso.

(v. punti 29, 32 e dispositivo)