Causa C‑552/15
Commissione europea
contro
Irlanda
«Inadempimento di uno Stato – Libera prestazione dei servizi – Veicoli a motore – Noleggio o leasing di un veicolo a motore da parte di un soggetto residente in uno Stato membro presso un fornitore stabilito in un altro Stato membro – Tassa di immatricolazione – Pagamento dell’integralità della tassa al momento dell’immatricolazione – Condizioni di rimborso della tassa – Proporzionalità»
Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 settembre 2017
Ricorso per inadempimento–Procedimento precontenzioso–Oggetto–Delimitazione dell’oggetto della lite
(Art. 258 TFUE)
Ricorso per inadempimento–Diritto di azione della Commissione–Prescrizione dell’azione–Insussistenza–Scelta discrezionale del momento di presentazione del ricorso
(Art. 258 TFUE)
Ricorso per inadempimento–Esame della fondatezza da parte della Corte–Situazione da prendere in considerazione–Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato
(Art. 258 TFUE)
Ricorso per inadempimento–Atto introduttivo del giudizio–Esposizione delle censure e dei motivi–Requisiti di forma–Formulazione non equivoca delle conclusioni
[Art. 258 TFUE; statuto della Corte di giustizia, art. 21, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 120, c)]
Libera prestazione dei servizi–Restrizioni–Normativa nazionale che impone ai residenti di pagare in anticipo l’integralità della tassa di immatricolazione applicabile in caso di immatricolazione definitiva, indipendentemente dalla durata effettiva dell’utilizzo previsto del veicolo importato nello Stato membro interessato–Inammissibilità–Giustificazione–Tutela dell’ambiente–Insussistenza–Violazione del principio di proporzionalità
(Art. 56 TFUE)
Libera prestazione dei servizi–Restrizioni–Normativa nazionale che impone ai residenti di pagare in anticipo l’integralità della tassa di immatricolazione applicabile in caso di immatricolazione definitiva, indipendentemente dalla durata effettiva dell’utilizzo previsto del veicolo importato nello Stato membro interessato–Rimborso successivo di tale tassa di immatricolazione senza pagamento di interessi e previa trattenuta di EUR 500–Inammissibilità
(Art. 56 TFUE)
V. il testo della decisione.
(v. punti 28, 29)
V. il testo della decisione.
(v. punti 34, 36)
V. il testo della decisione.
(v. punti 35, 63)
V. il testo della decisione.
(v. punto 38)
Uno Stato membro viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 56 TFUE imponendo l’obbligo di pagare in anticipo l’integralità della tassa di immatricolazione sui veicoli a motore applicabile in caso di immatricolazione definitiva, qualunque sia la durata limitata effettiva dell’utilizzo previsto, in tale Stato, di un veicolo che vi è importato, e anche nel caso in cui la durata temporanea del noleggio o del leasing sia stata precisamente stabilita e sia nota in anticipo.
Infatti, un simile obbligo è idoneo a rendere il noleggio o il leasing di veicoli presso una società stabilita in un altro Stato membro più oneroso rispetto alla situazione in cui il contratto di noleggio o di leasing sia concluso presso una società stabilita nello Stato membro interessato, considerato, segnatamente, il carattere discriminatorio di un simile obbligo per quanto riguarda l’ammortamento della tassa a svantaggio delle imprese di noleggio o di leasing stabilite in un altro Stato membro.
Di fatto, tale obbligo di pagare in anticipo l’integralità della tassa di immatricolazione è idoneo a dissuadere sia i residenti dal far ricorso ai servizi di noleggio o di leasing di veicoli offerti da prestatori stabiliti in altri Stati membri, sia tali prestatori dall’offrire servizi di noleggio o di leasing di veicoli ai residenti. Un tale obbligo costituisce dunque una restrizione alla libera prestazione dei servizi, vietata, in via di principio, dall’articolo 56 TFUE.
Per quanto riguarda la questione se una tale restrizione sia giustificata, gli obiettivi consistenti nella compensazione dei costi relativi all’infrastruttura stradale, al controllo della circolazione, ai servizi di urgenza e ai servizi di immatricolazione, generati dall’utilizzo dei veicoli, non possono giustificare tuttavia l’obbligo di pagare in anticipo l’integralità della tassa di immatricolazione, indipendentemente dalla durata dell’utilizzo del veicolo nello Stato membro interessato.
Infatti, obiettivi di natura puramente economica non possono costituire una ragione imperativa di interesse generale che giustifichi una restrizione alla libera prestazione dei servizi.
Al contrario, compare tra le ragioni imperative di interesse generale riconosciute dalla Corte la tutela dell’ambiente. In particolare, il fatto di scoraggiare il noleggio o il leasing di veicoli ad elevato consumo di carburante può avere una finalità di interesse generale.
Quanto al rispetto, da parte di un simile sistema nazionale, del principio di proporzionalità, l’introduzione di un fattore supplementare corrispondente alla durata dell’utilizzo prevista sul territorio dello Stato membro interessato al momento del pagamento iniziale della tassa di immatricolazione consentirebbe di raggiungere l’obiettivo perseguito di tutela dell’ambiente mediante una misura meno restrittiva, senza rimettere in causa la base imponibile costituita dal valore del veicolo sul mercato libero e dal suo livello di emissioni di anidride carbonica.
(v. punti 78, 82, 88‑90, 102, 108, dispositivo 1)
Uno Stato membro viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 56 TFUE imponendo l’obbligo di pagare in anticipo l’integralità della tassa di immatricolazione dei veicoli a motore applicabile in caso di immatricolazione definitiva, qualunque sia la durata limitata effettiva dell’utilizzo previsto in tale Stato, di un veicolo che vi è importato, e anche nel caso in cui la durata temporanea del noleggio o del leasing sia stata precisamente stabilita e sia nota in anticipo, e astenendosi dal prevedere il pagamento di interessi al momento del rimborso di tale tassa di immatricolazione e trattenendo la somma di EUR 500 a titolo di costi amministrativi sull’importo della tassa di immatricolazione da rimborsare.
Infatti, laddove sia previsto un procedimento di rimborso di una simile tassa, il fatto che tale procedimento sia soggetto a condizioni sproporzionate è, di per sé, tale da produrre un effetto dissuasivo, indipendentemente dal fatto che la durata temporanea del noleggio o del leasing possa, o non possa, essere stabilita precisamente ed essere nota in anticipo.
Orbene, un sistema basato sulla presunzione secondo la quale una parte della tassa di immatricolazione pagata inizialmente costituirà un versamento in eccedenza e dovrà pertanto essere rimborsata, senza prevedere il pagamento di interessi su tali somme, non consente di attenuare lo svantaggio in termini di liquidità provocato dal pagamento in anticipo dell’integralità della tassa. Il mancato pagamento degli interessi non rispetta quindi il principio di proporzionalità.
Inoltre, l’obbligo di pagare una somma di EUR 500 a titolo di costi amministrativi è idoneo a dissuadere il contribuente dall’intraprendere il procedimento di rimborso ed è quindi contrario all’obiettivo perseguito da un simile procedimento. A tale riguardo, laddove uno Stato membro configuri la riscossione della tassa di immatricolazione in modo da rendere, in alcuni casi, inevitabile il rimborso di una parte di essa, le spese sostenute per l’organizzazione di un tale sistema non possono essere finanziate operando trattenute sugli importi dovuti agli aventi diritto al rimborso. L’esistenza di una trattenuta di EUR 500 a titolo di costi amministrativi sull’importo della tassa di immatricolazione che deve essere rimborsato non rispetta quindi neanch’essa il principio di proporzionalità.
(v. punti 108, 112, 117, 120, 122‑124, dispositivo 1, 2)