Causa C‑519/15 P

Trafilerie Meridionali SpA

contro

Commissione europea

«Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato europeo dell’acciaio per precompresso — Ammende — Calcolo dell’importo delle ammende — Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 — Punto 35 — Competenza estesa al merito — Obbligo di motivazione — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 47 — Diritto ad un ricorso effettivo entro un termine ragionevole»

Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 14 settembre 2016

  1. Intese – Divieto – Infrazioni – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Imputazione di una responsabilità a un’impresa per l’intera infrazione nonostante il suo ruolo limitato – Ammissibilità

    (Art. 101 TFUE)

  2. Impugnazione – Motivi di ricorso / d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti

    (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1)

  3. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Obbligo di prendere in considerazione la situazione finanziaria deficitaria dell’impresa interessata – Insussistenza – Capacità contributiva effettiva dell’impresa in un contesto sociale ed economico particolare – Considerazione – Presupposti – Violazione del principio di parità di trattamento – Insussistenza

    (Artt. 101 TFUE e 263 TFUE; regolamento del Consiglio no 1/2003, art. 23, § 2)

  4. Impugnazione – Competenza della Corte – Riesame, per motivi di equità, della valutazione effettuata dal Tribunale in ordine all’importo di ammende inflitte a imprese che hanno violato le regole di concorrenza del Trattato – Esclusione – Contestazione di tale valutazione per motivi vertenti sulla violazione del principio di proporzionalità – Ammissibilità – Rispetto dell’obbligo di motivazione

    (Artt. 101 TFUE, 102 TFUE, 256 TFUE e 261 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento del Consiglio no 1/2003, art. 31)

  5. Procedimento giurisdizionale – Durata del procedimento dinanzi al Tribunale – Termine ragionevole – Lite vertente sulla sussistenza di un’infrazione delle regole di concorrenza – Inosservanza del termine ragionevole – Conseguenze – Esercizio di un ricorso per risarcimento come ricorso effettivo

    (Artt. 263 TFUE e 340 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, comma 2)

  6. Responsabilità extracontrattuale – Domanda fondata su una durata eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale – Presupposti – Obbligo di statuire in un collegio giudicante diverso da quello che si è pronunciato sulla controversia che ha condotto al procedimento caratterizzato dalla durata censurata

    (Artt. 256 TFUE e 340 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, comma 2)

  7. Procedimento giurisdizionale – Durata del procedimento dinanzi al Tribunale – Termine ragionevole – Criteri di valutazione

    (Artt. 101 TFUE, 102 TFUE, 256, § 1, TFUE, 268 TFUE e 340, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, comma 2)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 31‑33)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 41)

  3.  Indicando le ragioni per cui ritiene che un’impresa sia in grado di pagare l’importo dell’ammenda inflittale per violazione delle regole di concorrenza dell’Unione, il Tribunale può limitarsi a rispondere, senza incorrere in un errore di diritto, alla censura sollevata dinanzi ad esso e vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento affermando che le situazioni, sul piano finanziario, di altre imprese condannate per la stessa violazione sono diverse da quella dell’impresa ricorrente e che è in considerazione di tali differenze, e non delle modalità di partecipazione delle suddette imprese all’infrazione, che la Commissione ha ritenuto appropriato ridurre parzialmente l’importo dell’ammenda in questione, calcolato per tener conto della mancanza di capacità contributiva di ciascuna di tali imprese.

    (v. punti 44, 45)

  4.  L’obbligo di motivazione del Tribunale è soddisfatto allorché, nell’ambito dell’esercizio della sua competenza estesa al merito, il Tribunale determina l’importo dell’ammenda inflitta a un’impresa per violazione delle regole di concorrenza, in primo luogo tenendo conto della partecipazione di quest’ultima a un’infrazione unica, in secondo luogo illustrando le circostanze specifiche della situazione di tale impresa che esso considera pertinenti per quanto attiene, segnatamente, alla gravità e alla durata della sua partecipazione alla suddetta infrazione, in terzo luogo tenendo conto altresì, nella determinazione dell’importo della suddetta ammenda, della necessità di garantire un effetto sufficientemente dissuasivo della stessa nonché del principio di proporzionalità e, infine, non considerandosi vincolato ai calcoli della Commissione né agli orientamenti di quest’ultima, bensì effettuando la propria valutazione dell’importo dell’ammenda tenendo conto di tutte le circostanze del caso specifico, anche se non ha specificato il metodo di calcolo che ha adottato né, in particolare, precisato il peso assegnato a ciascuno degli elementi di fatto pertinenti di cui ha tenuto conto al riguardo. Infatti, soltanto nei limiti in cui la Corte ritenesse che il livello della sanzione sia non soltanto incongruo ma anche eccessivo, al punto da essere sproporzionato, occorrerebbe constatare un errore di diritto commesso dal Tribunale a causa del carattere incongruo dell’importo di un’ammenda.

    (v. punti 53‑56)

  5.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 65)

  6.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 66)

  7.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 67)