Causa C‑499/15

W
e
V

contro X

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Vilniaus miesto apylinkės teismas)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articoli da 8 a 15 – Competenza in materia di obbligazioni alimentari – Regolamento (CE) n. 4/2009 – Articolo 3, lettera d) – Decisioni contrapposte emesse da giudici di Stati membri differenti – Minore che risiede abitualmente nello Stato membro di residenza della madre – Competenza dei giudici dello Stato membro di residenza del padre a modificare una decisione passata in giudicato da essi precedentemente adottata e riguardante la residenza del minore, le obbligazioni alimentari e l’esercizio del diritto di visita – Insussistenza»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 febbraio 2017

  1. Questioni pregiudiziali–Competenza della Corte–Proposizione di una questione pregiudiziale alla Corte europea dei diritti dell’uomo–Insussistenza

    (Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 83)

  2. Cooperazione giudiziaria in materia civile–Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale–Regolamento n. 2201/2003–Competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari–Regolamento n. 4/2009–Competenza dei giudici di uno Stato membro, che hanno adottato una decisione passata in giudicato in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari riguardante un minore, a pronunciarsi su una domanda di modifica dei provvedimenti adottati con tale decisione–Insussistenza–Residenza abituale del minore situata nel territorio di un altro Stato membro–Competenza dei giudici di quest’ultimo Stato membro

    (Regolamenti del Consiglio n. 2201/2003, art. 8, e n. 4/2009, art. 3)

  3. Cooperazione giudiziaria in materia civile–Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale–Regolamento n. 2201/2003–Nozione di «residenza abituale» del minore–Criteri di valutazione–Presenza fisica del minore in uno Stato membro

    (Regolamento del Consiglio n. 2201/2003, art. 8)

  1.  Con atto depositato il 20 dicembre 2016, W ha chiesto, sulla base dell’articolo 83 del regolamento di procedura della Corte, la riapertura della fase orale nonché la proposizione di una questione pregiudiziale alla Corte europea dei diritti dell’uomo da parte della Corte. Quanto, in primo luogo, alla domanda di proporre alla Corte europea dei diritti dell’uomo una questione pregiudiziale, occorre sottolineare che la Corte non ha alcuna competenza, ai sensi dell’articolo 83 del suo regolamento di procedura o di altre disposizioni di detto regolamento, a presentare una questione siffatta.

    (v. punti 32, 33)

  2.  L’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, e l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, devono essere interpretati nel senso che, in un procedimento come quello principale, i giudici dello Stato membro che hanno adottato una decisione passata in giudicato in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari riguardanti un figlio minore non sono più competenti a pronunciarsi su una domanda di modifica dei provvedimenti adottati con tale decisione, qualora la residenza abituale del minore si trovi nel territorio di un altro Stato membro. La competenza a pronunciarsi su tale domanda spetta ai giudici di quest’ultimo Stato membro.

    Come emerge dal considerando 12 del regolamento n. 2201/2003, quest’ultimo è stato elaborato con l’obiettivo di rispondere all’interesse superiore del minore e, a tal fine, esso privilegia il criterio di vicinanza. L’articolo 8 del regolamento n. 2201/2003 traduce tale obiettivo attribuendo una competenza generale alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il minore ha la residenza abituale. Secondo il paragrafo 1 di detto articolo 8, la competenza delle autorità giurisdizionali dev’essere determinata «alla data in cui sono adite», ossia alla data in cui la domanda giudiziale è depositata presso l’autorità giurisdizionale, conformemente all’articolo 16 di tale regolamento (v., in tal senso, sentenza del 1o ottobre 2014, E., C‑436/13, EU:C:2014:2246, punto 38). Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 45 delle sue conclusioni, riferendosi al punto 40 della sentenza del 1o ottobre 2014, E. (C‑436/13, EU:C:2014:2246), tale competenza dev’essere verificata e determinata in ciascun caso specifico qualora un’autorità giurisdizionale sia investita di un procedimento, il che implica che tale competenza non sia mantenuta al di là della conclusione di un procedimento.

    (v. punti 51‑54, 70 e dispositivo)

  3.  Nella sua sentenza del 22 dicembre 2010, Mercredi (C‑497/10 PPU, EU:C:2010:829, punto 46), confermata da costante giurisprudenza (v. segnatamente sentenza del 9 ottobre 2014, C, C‑376/14 PPU, EU:C:2014:2268, punto 50), la Corte ha dichiarato che il senso e la portata della nozione di «residenza abituale» devono essere determinati in funzione dell’interesse superiore del minore e, in particolare, del criterio di vicinanza. Tale nozione corrisponde al luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare. Tale luogo deve essere determinato dal giudice nazionale tenendo conto delle circostanze di fatto specifiche di ciascun caso concreto. Assumono rilevanza, in particolare, le condizioni e le ragioni del soggiorno del minore nel territorio di uno Stato membro nonché la sua cittadinanza. Oltre a dover prendere in considerazione la presenza fisica del minore in uno Stato membro, altri elementi devono far apparire che tale presenza non è in alcun modo temporanea o occasionale (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, Mercredi, C‑497/10 PPU, EU:C:2010:829, punti da 47 a 49). La determinazione della residenza abituale di un minore in un dato Stato membro richiede quindi, quanto meno, che il minore sia stato fisicamente presente in tale Stato membro.

    (v. punti 60, 61)